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prospetto informativo - Pirelli

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PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

tutte le proprie Azioni o di parte di esse l’altro socio o gli altri soci (nel seguito i “Soci di<br />

Minoranza”), ove non intendano esercitare il diritto di prelazione previsto dall’Articolo 6 che<br />

precede, avranno il diritto di cedere al medesimo Acquirente e agli stessi termini e condizioni: (i) la<br />

parte delle proprie azioni proporzionale al numero di azioni del Socio di Maggioranza poste in<br />

vendita, ove il Socio di Maggioranza a seguito dell’atto o degli atti di disposizione suddetti, rimanga<br />

titolare della maggioranza assoluta del capitale sociale (50,01%); e (ii) in caso di vendita di tutte le<br />

azioni da parte del Socio di Maggioranza o di cessione di azioni tale che il Socio di Maggioranza<br />

risulti possedere, a seguito della cessione, meno della maggioranza assoluta del capitale sociale<br />

(50,01%), i Soci di Minoranza avranno il diritto e l’obbligo di cedere tutte le loro azioni insieme a<br />

quelle del Socio di Maggioranza.<br />

(b) A tal fine, il Socio di Maggioranza che intenda procedere alla vendita di Azioni di sua proprietà,<br />

sarà tenuto a darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. ai Soci di Minoranza,<br />

comunicando agli stessi l’identità dell’Acquirente, il numero delle azioni poste in vendita, il prezzo<br />

e le altre condizioni della vendita.<br />

(c) Qualora i Soci di Minoranza intendano avvalersi del diritto qui previsto a loro favore, essi<br />

dovranno darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Socio di Maggioranza, nel<br />

termine, stabilito a pena di decadenza, di quindici (15) giorni di calendario dal ricevimento della<br />

comunicazione di cui al precedente punto (b).<br />

(d) Qualora oggetto della vendita siano tutte le azioni del Socio di Maggioranza ovvero un numero<br />

di azioni tale per cui il Socio di Maggioranza risulti possedere a seguito della cessione meno della<br />

maggioranza del capitale sociale, i Soci di Minoranza saranno tenuti a cedere all’Acquirente tutte le<br />

loro azioni agli stessi termini e condizioni proposti dall’Acquirente al Socio di Maggioranza..<br />

(e) Ove l’Acquirente non intenda acquistare anche le azioni di proprietà dei Soci di Minoranza, il<br />

Socio di Maggioranza non potrà procedere alla vendita.<br />

ART. 8<br />

AZIONI PROPRIE – CATEGORIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI – STRUMENTI<br />

FINANZIARI<br />

456 –

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