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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

VII.<br />

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI<br />

7.1 Descrizione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione<br />

Le Azioni oggetto dell’Offerta sono massime n. 1.517.672.178 Azioni del valore nominale di<br />

Euro 0,52 ciascuna, rappresentanti il 28,56% del capitale sociale post Aumento di Capitale.<br />

Le Azioni sono emesse munite della cedola n. 9 e seguenti.<br />

7.2 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari<br />

Le Azioni avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni<br />

ordinarie <strong>Pirelli</strong> & C. in circolazione alla data della loro emissione (cfr. Sezione Prima, Capitolo VI,<br />

Paragrafo 6.4).<br />

7.3 Decorrenza del godimento<br />

Le Azioni avranno godimento regolare 1° gennaio 2004.<br />

7.4 Regime fiscale<br />

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell’acquisto,<br />

della detenzione e della cessione di azioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione<br />

tributaria italiana e della prassi vigenti alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse<br />

rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. In particolare,<br />

la Legge 7 aprile 2003, n. 80, avente ad oggetto la riforma del sistema fiscale italiano, ha delegato<br />

il Governo italiano ad emettere, tra le altre cose, entro due anni dalla data di entrata in vigore<br />

della legge, provvedimenti legislativi volti ad omogeneizzare il regime fiscale dei redditi di<br />

natura finanziaria. L’attuazione di tale parte della delega potrebbe implicare alcune modifiche al<br />

regime fiscale delle azioni quale di seguito descritto.<br />

Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto,<br />

della detenzione e della cessione di azioni e non definisce il regime fiscale proprio di<br />

azioni detenute da una stabile organizzazione o da una base fissa attraverso la quale un beneficiario<br />

non residente svolge la propria attività in Italia.<br />

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio<br />

dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni.<br />

Dividendi<br />

I dividendi corrisposti da società italiane a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia<br />

in relazione a partecipazioni “qualificate” (come definite di seguito) possedute al di fuori dell’esercizio<br />

di impresa, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, a condizione che, all’atto della<br />

percezione, i beneficiari dichiarino che i dividendi sono relativi a partecipazioni “qualificate”. I dividendi<br />

devono essere indicati dai beneficiari nella propria dichiarazione dei redditi e concorrono<br />

alla formazione del reddito imponibile complessivo di questi ultimi limitatamente al 40% del loro<br />

ammontare.<br />

Per quanto qui interessa (titoli in società quotata in mercati regolamentati), le partecipazioni<br />

si considerano “qualificate” quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui<br />

possono essere acquisite le predette partecipazioni, le stesse rappresentino, complessivamente,<br />

una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una<br />

partecipazione al capitale superiore al 5%. Le azioni di risparmio non concorrono a formare partecipazioni<br />

“qualificate”.<br />

–61

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