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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

Le minusvalenze eccedenti, purchè esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere<br />

portate in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze relative a partecipazioni non<br />

qualificate, nonché degli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter),<br />

c-quater) e c-quinquies), T.U.I.R., realizzati nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre<br />

il quarto.<br />

(b)<br />

(c)<br />

Regime del risparmio amministrato (art. 6, D.Lgs. n. 461/97). Nel caso in cui il soggetto opti<br />

per tale regime, l’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% è determinata e versata, su<br />

ciascuna plusvalenza realizzata, dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate<br />

in custodia o in amministrazione. Il soggetto che realizza la plusvalenza non è quindi tenuto<br />

ad indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei redditi.<br />

Le eventuali minusvalenze possono essere computate in diminuzione, fino a concorrenza,<br />

delle plusvalenze realizzate nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta<br />

o nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto.<br />

Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze<br />

non utilizzate in compensazione possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto<br />

periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito<br />

di un altro rapporto al quale trovi applicazione il regime del risparmio amministrato, che<br />

sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono<br />

essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi dai medesimi soggetti.<br />

Regime del risparmio gestito (art. 7, D.Lgs. n. 461/97). Presupposto per l’applicabilità di<br />

tale regime è il conferimento delle azioni in una gestione patrimoniale su base individuale<br />

intrattenuta con un intermediario finanziario autorizzato a svolgere tale tipologia di attività.<br />

In tale regime, l’imposta sostitutiva del 12,50% è applicata dall’intermediario al termine di<br />

ciascun periodo d’imposta sull’incremento di valore del patrimonio gestito maturato nel<br />

corso del periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto, tra l’altro, dei redditi assoggettati<br />

a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e dei redditi<br />

che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.<br />

Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni<br />

non qualificate concorrono alla formazione dell’incremento del patrimonio gestito<br />

maturato nel periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50%. Il soggetto che<br />

realizza la plusvalenza non è tenuto ad indicare tale reddito nella propria dichiarazione dei<br />

redditi.<br />

Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere computato<br />

in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d’imposta successivi,<br />

per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.<br />

Le plusvalenze realizzate da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi<br />

dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono<br />

soggetti ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti.<br />

I proventi realizzati da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità<br />

limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per<br />

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante la cessione a titolo oneroso<br />

di azioni concorrono per il loro intero ammontare, alla formazione del reddito d’impresa imponibile<br />

e come tali sono soggette a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.<br />

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni, le plusvalenze sono esenti da<br />

imposizione:<br />

i. la partecipazione è detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente<br />

quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite<br />

in data più recedente;<br />

ii.<br />

la partecipazione è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo<br />

bilancio chiuso durante il periodo di possesso;<br />

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