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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

tive, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo, ma i proventi<br />

derivanti dalla partecipazione ai fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta<br />

del 12,50% applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti),<br />

con esclusione dei proventi percepiti da soggetti residenti fiscalmente in Stati che<br />

garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana o da<br />

investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, istituiti in tali Stati.<br />

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione<br />

in Italia, sono soggetti ad un prelievo alla fonte, a titolo d’imposta, del 27% (sotto forma<br />

di imposta sostitutiva per dividendi su azioni, quali le Azioni, immesse nel sistema di deposito accentrato<br />

gestito da Monte Titoli S.p.A.). Tale prelievo è applicato nella misura del 12,50% per i dividendi<br />

relativi ad azioni di risparmio. Tuttavia, gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi<br />

dagli azionisti di risparmio, possono chiedere all’Amministrazione finanziaria italiana,<br />

mediante istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, il rimborso,<br />

fino a concorrenza dei 4/9 del prelievo subito in Italia sui dividendi, dell’imposta che dimostrino<br />

di aver pagato all’estero in via definitiva sui dividendi percepiti, previa esibizione alle competenti<br />

autorità fiscali italiane della certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero.<br />

La predetta disciplina agevolativa è applicabile anche in presenza di una convenzione contro<br />

le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza dell’azionista che preveda la riduzione<br />

del prelievo alla fonte sui dividendi applicabile in Italia. Non essendo però tali benefici cumulabili,<br />

in tal caso sarà applicabile – a scelta del beneficiario – alternativamente il trattamento più favorevole<br />

fra il suddetto rimborso fino a concorrenza dei 4/9 del prelievo subito in Italia sui dividendi<br />

e la minore aliquota di prelievo alla fonte sui dividendi eventualmente prevista dalla<br />

convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato di residenza del beneficiario.<br />

Sui dividendi su azioni di società italiane negoziate nei mercati regolamentati italiani, obbligatoriamente<br />

immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., il prelievo<br />

alla fonte a titolo d’imposta, laddove applicabile, è applicato sotto forma di imposta sostitutiva<br />

delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50% o 27% (eventualmente ridotta in applicazione<br />

di convenzioni contro le doppie imposizioni). Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti<br />

residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da<br />

Monte Titoli S.p.A., nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare,<br />

una banca o una SIM residente in Italia ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di<br />

imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte<br />

Titoli S.p.A. o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A..<br />

Un investitore estero, qualora intenda beneficiare del favorevole regime eventualmente previsto<br />

dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia ed il proprio Stato di residenza che<br />

preveda la riduzione del prelievo alla fonte sui dividendi applicabile in Italia, può ottenere, nei limiti<br />

di quanto previsto dalla specifica convenzione applicabile, anche lo sgravio diretto del prelievo alla<br />

fonte applicabile in Italia. In relazione a dividendi su azioni, quali le Azioni, immesse nel sistema di<br />

deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., per i quali il prelievo alla fonte si applica sotto<br />

forma di imposta sostitutiva, per ottenere la diretta applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura<br />

prevista da una convenzione un investitore non residente deve produrre al soggetto tenuto all’applicazione<br />

dell’imposta sostitutiva, prima del pagamento dei dividendi: (i) una propria dichiarazione<br />

dalla quale risultino i dati identificativi dell’investitore estero effettivo beneficiario dei dividendi, la<br />

sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e<br />

gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione,<br />

e (ii) un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato di residenza dell’effettivo<br />

beneficiario dei dividendi, dalla quale risulti la residenza in tale Stato ai fini della convenzione applicabile.<br />

Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.<br />

L’Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie<br />

di alcuni Stati esteri un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole<br />

rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.<br />

Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (i) fiscalmente residente in uno<br />

Stato membro dell’Unione Europea, (ii) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla<br />

Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, (iii) che è soggetta nello Stato di residenza<br />

ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta Direttiva e (iv) che possiede una parte-<br />

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