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prospetto informativo - Pirelli

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PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

cipazione diretta nella Società non inferiore al 25% del capitale sociale per un periodo ininterrotto<br />

di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere il rimborso del prelievo alla fonte subito. A<br />

tal fine, la società deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali<br />

dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché (ii) la<br />

documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, al verificarsi delle<br />

predette condizioni, la società non residente può richiedere la non applicazione del prelievo alla<br />

fonte presentando all’intermediario depositario delle Azioni la documentazione sopra indicata.<br />

Il suddetto diritto al rimborso o all’esenzione trova applicazione in relazione alle società<br />

non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in<br />

Stati dell’Unione Europea, a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo<br />

esclusivo o principale di beneficiare di tale regime.<br />

Capital gains<br />

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia derivanti dalla<br />

cessione a titolo oneroso delle azioni e dei diritti di opzione su azioni, non conseguite nell’esercizio<br />

di imprese commerciali o di arti e professioni, sono qualificate dalle norme italiane come “redditi<br />

diversi” (di natura finanziaria) di cui all’art. 67 del T.U.I.R.. Tali plusvalenze sono soggette ad<br />

un regime fiscale differente a seconda che si tratti della cessione di partecipazioni qualificate o<br />

non qualificate.<br />

Per quanto qui interessa (titoli in società quotata in mercati regolamentati), le partecipazioni<br />

si considerano “qualificate” quando, tenendo conto anche dei diritti o titoli attraverso cui<br />

possono essere acquisite le predette partecipazioni, le partecipazioni cedute nell’arco di 12 mesi<br />

precedenti la cessione rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili<br />

nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale superiore al<br />

5%. Le azioni di risparmio non concorrono a formare partecipazioni “qualificate”.<br />

Partecipazioni qualificate<br />

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate possono essere assoggettate<br />

ad imposizione unicamente sulla base del regime della dichiarazione dei redditi.<br />

Esse sono sommate algebricamente, per il 40% del loro ammontare, alla corrispondente<br />

quota delle relative minusvalenze.<br />

Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla formazione<br />

del reddito imponibile complessivo del contribuente. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze,<br />

l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40% dell’ammontare delle<br />

plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza<br />

stessa sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze<br />

sono realizzate.<br />

Partecipazioni non qualificate<br />

Con riferimento alle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese<br />

commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo<br />

oneroso di partecipazioni non qualificate, il contribuente può optare per tre diverse modalità di<br />

tassazione:<br />

(a) Tassazione in base al regime della dichiarazione annuale dei redditi (art. 5, D.Lgs. n. 461/97).<br />

Il contribuente è tenuto ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi le plusvalenze<br />

e minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta e a determinare ed applicare<br />

un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50% sulle plusvalenze, al netto delle minusvalenze.<br />

L’imposta sostitutiva è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte<br />

sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.<br />

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