25.05.2014 Views

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

(iv) qualora Unicredito e/o Intesa esercitino il diritto di put di cui al precedente paragrafo (iii), Edizione<br />

Finance e Hopa rinunciano, ora per allora, ad esercitare il diritto di prelazione statutaria loro spettante.<br />

Articolo VII<br />

Pattuizioni Parasociali Relative ad Holinvest<br />

7.01 Consiglio di Amminis trazione di Holinvest. (a) Per tutta la Durata dei Patti, il consiglio di<br />

amministrazione di Holinvest sarà composto da un numero fisso ed invariabile di 7 membri, uno dei quali sarà<br />

nominato su designazione di Olimpia.<br />

(b) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 6.01(b), (c) e (d) si applicheranno, mutatis mutandis, anche con<br />

riguardo al Consiglio di Amministrazione di Holinvest.<br />

7.02 Impegni di Lock-up. (a) A decorrere dalla data del presente Contratto e per un periodo di venti mesi dalla data<br />

di efficacia della Fusione, Hopa :<br />

(i) si impegna a non :<br />

(A) offrire, costituire in pegno, vendere, concludere preliminari di vendita, dare in prestito o in qualsiasi altro<br />

modo trasferire o cedere (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o indirettamente, la<br />

Partecipazione Holinvest di Hopa o di alcuno strumento finanziario che possa essere convertito o che dia comunque<br />

diritto ad una partecipazione nel capitale di Holinvest, o<br />

(B) stipulare contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o<br />

in parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà della Partecipazione Holinvest di Hopa,<br />

indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A) e (B) debbano essere liquidate mediante<br />

consegna della Partecipazione Holinvest di Hopa o degli altri strumenti finanziari sopra menzionati, per contanti o in<br />

altro modo.<br />

(ii) si impegna - fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi (b) e (c)- a fare quanto necessario<br />

affinché Holinvest non:<br />

(A) offra, venda, concluda preliminari di vendita, dia in prestito, conceda in pegno a garanzia di obbligazioni<br />

di terzi o in qualsiasi altro modo trasferisca o ceda (anche mediante conferimento o scissione parziale), direttamente o<br />

indirettamente, gli Strumenti Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà o di alcuno strumento<br />

finanziario che possa essere convertito o che dia comunque diritto ad una partecipazione nel capitale di Olivetti; o<br />

(B) stipuli contratti di swap o altri atti e/o contratti con cui si trasferisce ad un diverso soggetto, in tutto o in<br />

parte, qualsiasi rischio o beneficio economico derivante dalla proprietà degli Strumenti Olivetti che alla data del<br />

presente Contratto sono di sua proprietà, indipendentemente dal fatto che le operazioni descritte ai precedenti punti (A)<br />

e (B) debbano essere liquidate mediante consegna degli Strumenti Olivetti o degli altri strumenti finanziari sopra<br />

menzionati, per contanti o in altro modo.<br />

(b) Con riferimento al disposto del successivo paragrafo 7.03 :<br />

(i) le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che :<br />

(A) Holinvest ha dato in pegno alle banche che l’hanno finanziata (le “Banche Creditrici”) gli Strumenti<br />

Olivetti che alla data del presente Contratto sono di sua proprietà (quali identificati nel documento qui allegato con il<br />

numero 7.02(b)(ii)(A)) quale garanzia delle obbligazioni di rimborso dei finanziamenti concessile dalle stesse Banche<br />

Creditrici;<br />

(B) che Hopa si impegna a fare quanto possibile per evitare un’eventuale escussione del pegno da parte delle<br />

Banche Creditrici e comunque preservare la prelazione in favore di Olimpia di cui al successivo paragrafo 7.03;<br />

(ii) alla luce di quanto previsto dal precedente paragrafo (i), le Parti convengono che :<br />

(A) successivamente alla stipulazione del presente Contratto, Hopa farà tutto quanto in suo potere affinché le<br />

Banche Creditrici :<br />

(1) consentano a che, in caso di vendita degli Strumenti Olivetti conseguente l’escussione del pegno cui si fa<br />

riferimento al precedente paragrafo (i)(A), ad Olimpia sia concesso un diritto di prelazione relativamente all’acquisto<br />

degli Strumenti Olivetti così venduti; ovvero, qualora tale ipotesi non fosse percorribile,<br />

412 –

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!