23.05.2013 Views

L'analisi - Enea

L'analisi - Enea

L'analisi - Enea

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La riforma del titolo V della Costituzione, attuata con la legge 3/2001 confermata da referendum,<br />

ha posto l’energia tra le materie a potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;<br />

ciò vuol dire che in questa materia è riservata allo Stato la definizione degli indirizzi e dei<br />

principi fondamentali.<br />

Spettano allo Stato le seguenti funzioni:<br />

- la supervisione sull’esecuzione a livello nazionale degli obblighi comunitari ed<br />

internazionali;<br />

- l’elaborazione degli obiettivi e delle linee guida della politica energetica nazionale;<br />

- l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per la programmazione energetica a livello<br />

regionale;<br />

- le competenze di sicurezza energetica nazionale, di importazione, esportazione e<br />

stoccaggio di energia;<br />

- la definizione delle condizioni generali di sicurezza negli impianti.<br />

Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” e di “tutela<br />

dell’ambiente” attraverso le quali vengono fissate regole di funzionamento dei mercati e<br />

determinati standard minimi ed uniformi a livello nazionale per la tutela ambientale, talvolta<br />

non modificabili dalle Regioni in ragione della tutela della concorrenza e del divieto d’imporre<br />

limiti alla circolazione delle merci.<br />

Alle Regioni spetta la potestà legislativa anche regolamentare, con alcune limitazioni derivanti<br />

dalla necessità di proteggere l’integrità e la funzionalità dell’intero sistema energetico italiano;<br />

in particolare compete alla Regione:<br />

- l’individuazione di “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” con un potere sostitutivo<br />

del governo nei confronti delle Regioni in caso di mancato rispetto della normativa<br />

comunitaria;<br />

- la formulazione degli obiettivi della politica energetica regionale;<br />

- la localizzazione e realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;<br />

- lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili;<br />

- il rilascio delle concessioni idroelettriche;<br />

- la certificazione energetica degli edifici;<br />

- la garanzia delle condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale e territoriale;<br />

- la sicurezza, l’affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti regionali.<br />

Tutte le Regioni hanno emanato le loro leggi regionali in materia energetica; nelle leggi<br />

regionali sono definiti i compiti regionali, provinciali e locali, provvedendo ad ampliare le<br />

responsabilità e le capacità decisionali presso le amministrazioni del territorio.<br />

Le Leggi regionali sono impostate tenendo conto degli indirizzi della politica energetica<br />

nazionale e di quella dell’Unione Europea, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile.<br />

I principali obiettivi previsti riguardano il risparmio e l’efficienza energetica, lo sviluppo delle<br />

fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni inquinanti, la promozione delle attività di ricerca<br />

applicata, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico per sistemi ad alta efficienza energetica.<br />

Particolare riguardo è dato alla tutela dei consumatori, con il proponimento di agire anche dal<br />

lato della domanda. L’esercizio delle funzioni regionali è regolato da una parte con gli Enti locali<br />

e, dall’altra, con le disposizioni nazionali. Tra le funzioni principali che la Regione esercita vi è<br />

quella di definizione, approvazione e attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale<br />

(PEAR) e del suo aggiornamento alla luce dei risultati ottenuti. Inoltre le Regioni prestano<br />

attenzione allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi energetici di interesse regionale, alle<br />

procedure delle autorizzazioni, d’intesa con gli Enti locali interessati, alla costruzione e<br />

all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore ai 50 MW termici<br />

alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze<br />

riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti.<br />

216

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!