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L'analisi - Enea

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7.5 Le società di servizi energetici e il meccanismo di finanziamento tramite terzi<br />

Come abbiamo visto precedentemente, i Titoli di Efficienza Energetica possono essere emessi<br />

dal GME su richiesta dell’AEEG per l’Energia Elettrica e il Gas a favore - oltre che dei<br />

distributori e di società da questi controllate - anche di società di servizi energetici. Si tratta di<br />

soggetti menzionati per la prima volta a livello legislativo nei DM 24 aprile 2001. Viene<br />

abbastanza naturale accostarle alle ESCO (Energy Service Companies), vista l’apparente<br />

identità della descrizione sintetica. Occorre però precisare che le due definizioni non sono<br />

coincidenti, come dimostra la definizione data dall’AEEG nella delibera 103/03. Dal momento<br />

che è presumibile che l’intento del legislatore sia almeno in parte quello di rafforzare il ruolo<br />

nel mercato delle ESCO, se ne descrivono nel seguito le caratteristiche. Successivamente<br />

vengono evidenziati gli effetti della possibile, e forse naturale, confusione.<br />

Le ESCO sono soggetti specializzati nell’effettuare interventi nel settore dell’efficienza<br />

energetica che si occupano sia della progettazione dell’intervento che della sua realizzazione e<br />

eventuale manutenzione. La peculiarità dell’intervento delle ESCo risiede nel fatto che gli<br />

interventi tecnici necessari ad ottenere i risparmi energetici sono effettuati mediante<br />

investimenti sostenuti dalle stesse società e non dal cliente. L’operazione di miglioramento<br />

dell’efficienza energetica con il ricorso ad una ESCo viene quindi ad inserirsi nel contesto del<br />

Finanziamento Tramite Terzi (FTT), consistente in un’opzione finanziaria correlata alla fornitura<br />

del servizio energia 39 . Tale formula impegna le ESCo a reperire le disponibilità finanziarie<br />

necessarie alla realizzazione dell’intervento concordato, le quali vengono poi recuperate<br />

condizionatamente e proporzionalmente ai risparmi futuri che le stesse Società si impegnano a<br />

garantire. In questo modo il cliente è sollevato sia dall’impegno economico necessario per la<br />

realizzazione dei progetti sia dal rischio tecnologico a questi collegato: se l’intervento risulta<br />

tecnicamente sbagliato e non porta ai risparmi auspicati sarà solo la ESCo a coprire la<br />

differenza di costi.<br />

Tale meccanismo fornisce la garanzia che le ESCo operino nel modo più efficiente possibile, in<br />

quanto il loro profitto è legato al risparmio energetico conseguito con la realizzazione del<br />

progetto. Ad esse spetta infatti – in toto o pro quota – la differenza tra la bolletta energetica<br />

pre e post intervento migliorativo fino allo scadere dei termini contrattuali, quando l’utente<br />

diventerà proprietario del nuovo impianto e beneficerà totalmente della maggiore efficienza<br />

conseguita.<br />

Il Finanziamento Tramite Terzi rappresenta uno strumento ottimale per la realizzazione di<br />

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, in quanto consente al cliente di realizzare<br />

ammodernamenti impiantistici a costo zero, trasferendo sulla ESCo i rischi finanziari e tecnici e<br />

assicurandosi a scadenza del contratto, una volta ottenuta la proprietà dell’impianto stesso, un<br />

beneficio economico annuo sulla bolletta energetica. A fronte di tali elementi positivi però<br />

bisogna riscontrare una certa complessità contrattuale che può rendere il ricorso a tale<br />

strumento poco attraente soprattutto agli occhi di utenti privati.<br />

Un problema che non ha effetti sul meccanismo dei certificati, ma sul mercato dell’energia, è<br />

quello della definizione di ”società di servizi energetici”. L’AEEG, nel definire le linee guida per<br />

il funzionamento del dispositivo, ha introdotto una definizione flessibile e facilmente verificabile<br />

dei soggetti accreditati. Alcuni operatori poco seri hanno purtroppo spacciato l’accreditamento<br />

per certificazione della qualifica di ESCO, senza averne alcuna caratteristica, e ciò ha causato<br />

una certa confusione nel mercato, che potrebbe anche ritorcersi contro il concetto stesso di<br />

ESCO. Si tratta di un problema risolvibile, su cui l’AEEG è già intervenuta per quanto di sua<br />

competenza, ricordando nelle sedi idonee (atti legislativi, convegni e articoli dedicati alle ESCO<br />

ecc.) che la direttiva 2006/32/CE riporta la seguente definizione di ESCO: persona fisica o<br />

giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza<br />

energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di<br />

39 Una prima definizione del Finanziamento Tramite Terzi era stata già adottata dalla direttiva 93/76/CEE del Consiglio,<br />

del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l’efficienza energetica (SAVE),<br />

in GUCE L 237 del 22 settembre 1993, il cui art. 4, secondo comma, prevedeva che “ai sensi della presente direttiva,<br />

per “finanziamento tramite terzi” si intende la fornitura globale di servizi di diagnosi, installazione, gestione,<br />

manutenzione e finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica secondo<br />

modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio<br />

energetico”.<br />

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