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L'analisi - Enea

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7.3 Il sistema dei Certificati Bianchi<br />

Lo strumento di maggior rilievo adottato per la promozione dell’efficienza energetica è<br />

rappresentato dal c.d. sistema dei Certificati Bianchi, originariamente previsto dai decreti<br />

ministeriali 24 aprile 2001 9 in attuazione di pertinenti disposizioni contenute nel DLgs 16<br />

marzo 1999 n. 79 10 per il settore elettrico e nel DLgs 23 maggio 2000 n. 164 11 per il settore<br />

del gas. L’impianto previsto dai due decreti non è tuttavia mai entrato in vigore e, a distanza di<br />

tre anni, si è provveduto alla sua modifica per mezzo di due nuovi decreti, adottati nel luglio<br />

del 2004 12 .<br />

In virtù del sistema così introdotto, i distributori di energia elettrica e gas che al 2001<br />

servivano più di 100.000 clienti finali, sono vincolati a conseguire obiettivi annui di risparmio<br />

energetico attraverso la realizzazione di progetti e interventi. Tale obbligo può essere<br />

rispettato sia realizzando in proprio gli interventi, sia avvalendosi di società di servizi collegate,<br />

sia acquistando i corrispondenti Certificati Bianchi sul mercato.<br />

Tali titoli, ognuno dei quali certifica il conseguimento di risparmi di energia primaria pari a una<br />

tonnellata equivalente di petrolio (tep) 13 , vengono emessi annualmente dal Gestore del<br />

Mercato Elettrico 14 a favore dei singoli distributori in seguito all’accertamento dei risultati<br />

conseguiti. I Certificati possono essere emessi anche a favore delle società operanti nel settore<br />

dei servizi energetici – di cui parleremo in seguito – per progetti da queste realizzati<br />

autonomamente.<br />

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica, non sono altro dunque che dei documenti<br />

negoziabili che testimoniano l’avvenuta realizzazione degli interventi. In questo modo,<br />

coniugando un approccio di tipo coercitivo – l’imposizione degli obiettivi quantitativi – ad uno<br />

di mercato – la negoziabilità dei Certificati – si riducono i costi complessivi connessi al<br />

raggiungimento degli obiettivi prefissati.<br />

La possibilità di scambiare Titoli di Efficienza Energetica consente infatti ai distributori che<br />

incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la<br />

realizzazione diretta di progetti, di acquistare titoli di efficienza energetica da soggetti con costi<br />

marginali relativamente inferiori, i quali possono trovare conveniente vendere i propri titoli sul<br />

mercato.<br />

9<br />

Rispettivamente decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministero<br />

dell’Ambiente 24 aprile del 2001, recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza<br />

energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e<br />

decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministero dell’Ambiente 24<br />

aprile del 2001 recante “Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle<br />

fonti rinnovabili, di cui all’art’art. 16, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, entrambi pubblicati nel<br />

Suppl. Ord., n. 125 alla GU, serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2001.<br />

10<br />

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato<br />

interno dell’energia elettrica”, in GU del 31 marzo 1999. Tale decreto prevedeva, tra gli obblighi di servizio pubblico<br />

posti a carico dei distributori di energia elettrica, una disposizione specifica in materia di efficienza energetica. L’art. 9<br />

del decreto prevedeva infatti che nelle concessioni relative al servizio di distribuzione fossero previste misure di<br />

incremento dell’efficienza energetica negli usi finali secondo obiettivi quantitativi da determinarsi con successivo<br />

decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministro dell’Ambiente.<br />

11<br />

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il<br />

mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” in GU n. 142 del 20<br />

giugno 2000. Tale decreto prevedeva una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 9 del DLgs. 79/99.<br />

12<br />

Decreto del Ministero delle attività produttive del 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi<br />

quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del<br />

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. e decreto del Ministero delle attività produttive del 20 luglio 2004 recante<br />

“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di<br />

cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”, entrambi in GU n. 205 del 1 settembre<br />

2004.<br />

13<br />

Vedi l’art. 17.2 della deliberazione AEEG 18 settembre 2003, n. 103 concernente “Linee guida per la preparazione,<br />

esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la<br />

definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”, in GU n. 234 del 8 ottobre 2003,<br />

come modificata dalla delibera AEEG n. 200/04 recante “Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n.<br />

103/03 al disposto dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239” in GU Serie Generale<br />

n. 286 del 6 dicembre 2004.<br />

Una tep corrisponde convenzionalmente a circa 1200 m 3 di gas naturale e a 4550 kWhe.<br />

14<br />

Ai sensi dell’art. 4 del decreto MICA del 2001 tale funzione era attribuita invece all’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />

Gas.<br />

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