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L'analisi - Enea

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7.4 L’intervento negli edifici<br />

Recependo la delega contenuta nella legge comunitaria 2003 34 , a termine di un acceso<br />

confronto che ha coinvolto anche la Conferenza Unificata Stato-Regioni 35 , il Governo ha<br />

recepito la direttiva per mezzo del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, mettendo le basi per un<br />

intervento strategico nel contenimento dei consumi energetici e quindi delle emissioni di gas<br />

serra nel sistema edificio 36 .<br />

Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni<br />

energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle<br />

fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali<br />

di limitazione delle emissioni di gas serra e promuovere la competitività dei comparti più<br />

avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.<br />

Il decreto, composto da 17 articoli e dieci allegati, disciplina in particolare:<br />

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;<br />

- l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;<br />

- i criteri generali per la certificazione energetica;<br />

- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;<br />

- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della<br />

certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti;<br />

- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari<br />

all’orientamento della politica energetica del settore;<br />

- la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la<br />

sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del<br />

settore.<br />

La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di rendimento energetico dovevano essere<br />

adottati con regolamenti governativi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del<br />

decreto 37 . Allo stesso modo si doveva procedere, tra l’altro, per l’individuazione dei criteri<br />

generali di prestazione energetica degli edifici e per i requisiti professionali e i criteri di<br />

accreditamento atti ad assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli<br />

organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di<br />

climatizzazione.<br />

Purtroppo, tale scadenza non è stata rispettata e continuano, quindi, a valere le norme<br />

transitorie per la prestazione energetica degli edifici stabilite dal decreto. Tali norme prevedono<br />

che, per gli edifici a cui si applica il decreto, sia determinato in sede progettuale il fabbisogno<br />

annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m 2 anno, e si<br />

verifichi che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato C al<br />

decreto.<br />

Gli edifici di nuova costruzione<br />

Il decreto si applica integralmente agli edifici di nuova costruzione, definiti dall’art. 2 come gli<br />

edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque<br />

denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso<br />

decreto.<br />

34<br />

Legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2003”, in GU n. 266 del 15 novembre 2003, Supp. Ord. n. 173.<br />

35<br />

L’originaria bozza di decreto adottata dal Governo, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria,<br />

limitava l’ambito di applicazione della normativa ai soli edifici esistenti, e, principalmente per questo motivo la<br />

Conferenza Stato-Regioni, con parere reso il 30 giugno 2005, ne ha bocciato l’adozione.<br />

36<br />

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento<br />

energetico nell’edilizia”, in GU 23 settembre 2005, n. 222.<br />

37<br />

Tali regolamenti, aventi la forma del decreto del Presidente della Repubblica, verranno adottati su proposta del<br />

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata, sentiti il CNR, l’ENEA e il<br />

Consiglio nazionale consumatori e utenti.<br />

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