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L'analisi - Enea

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In tale mercato sono ammessi alle contrattazioni tutte le tipologie di titoli individuate nelle<br />

Linee guida dell’AEEG, adottate con delibera 103/03 22 , e cioè:<br />

a) Titoli di Efficienza Energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia<br />

primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;<br />

b) Titoli di Efficienza Energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia<br />

primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;<br />

c) Titoli di Efficienza Energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia<br />

primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).<br />

Come abbiamo visto, l’art. 4 del decreto limita tuttavia la fungibilità dei titoli relativi a vettori<br />

energetici diversi, imponendo ai distributori di conseguire almeno il 50% dei risparmi<br />

attraverso interventi indicati dagli allegati ai rispettivi decreti. La valutazione dei risultati<br />

conseguiti, in termini di energia primaria risparmiata, avviene in base ai criteri e ai metodi 23<br />

individuati nelle Linee guida dell’AEEG.<br />

I decreti prevedono la possibilità per i distributori di recuperare i costi sostenuti per la<br />

realizzazione dei progetti di efficienza energetica – qualora comportino una riduzione dei<br />

consumi di energia elettrica o gas – sulle componenti delle tariffe per il trasporto dell’energia<br />

elettrica e del gas, secondo criteri stabiliti dall’AEEG.<br />

Occorre notare che la componente di recupero dei costi, descritta nel paragrafo seguente, si<br />

applica esclusivamente ai titoli di tipo I e II. Quelli di tipo III sono pertanto penalizzati sul<br />

mercato, non dando luogo per i distributori ad alcun tipo di ricavo.<br />

Il contributo tariffario<br />

È possibile recuperare solo la parte di costo che non viene coperta da altre risorse, quali in<br />

particolare finanziamenti statali, regionali o locali di cui potranno beneficiare i soggetti che<br />

sviluppano i progetti, i ricavi della vendita di Titoli di Efficienza Energetica, eventuali quote di<br />

partecipazione a carico dei clienti finali che aderiscono ai progetti 24 .<br />

L’AEEG è intervenuta a regolare la materia con la delibera n. 219/04 25 con la quale ha fissato<br />

l’entità del contributo tariffario unitario in 100 euro/tep risparmiata. Non è stato ritenuto<br />

dunque differenziare il contributo unitario in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di<br />

non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, teso a<br />

promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi<br />

dell’intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia. Tale decisione tuttavia<br />

rischia di privilegiare solo alcuni interventi, ritardando la diffusione di tecniche e tecnologie<br />

meno competitive.<br />

Per quanto riguarda la valutazione dei risparmi conseguiti attraverso gli interventi realizzati<br />

l’AEEG ha introdotto tre modalità di calcolo:<br />

- valutazione standardizzata, per la quale esistono schede pubblicate dal Regolatore che<br />

collegano il risparmio al numero di unità installate, oltrechè a variabili come la fascia<br />

climatica, il tipo di edificio considerato ecc.;<br />

- valutazione analitica, anch’essa riportata in apposite schede, per cui il risparmio è valutato<br />

sulla base di grandezze quali l’energia elettrica o termica misurate nel corso dell’anno;<br />

22<br />

Deliberazione AEEG 18 settembre 2003, n. 103 concernente “Linee guida per la preparazione, esecuzione e<br />

valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri<br />

e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica”, in GU n. 234 del 8 ottobre 2003, come modificata dalla<br />

delibera AEEG n. 200/04 recante “Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 al disposto dei<br />

decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239” in GU Serie Generale n. 286 del 6 dicembre<br />

2004.<br />

23<br />

Le Linee guida prevedono tre diversi metodi di valutazione dei risparmi: la valutazione standardizzata, la valutazione<br />

analitica e la valutazione a consuntivo. Il progetto deve aver raggiunto una data soglia minima per poter essere<br />

soggetto a verifica e certificazione da parte dell’AEEG, corrispondente a 25 tep/anno per i progetti soggetti a<br />

valutazione standardizzata, 100 tep/anno per i progetti soggetti a valutazione analitica (50 tep/anno per i soggetti non<br />

sottoposti ad obbligo) e 200 tep/anno per i progetti soggetti a valutazione a consuntivo (100 tep/anno per i soggetti<br />

non sottoposti ad obbligo).<br />

24<br />

Proposte per l’attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell’efficienza energetica negli<br />

usi finali, 4 aprile 2002.<br />

25<br />

Delibera n. 219/04 “Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dei decreti<br />

ministeriali 20 luglio 2004 in tema di promozione dell’uso razionale dell’energia, modifica della deliberazione 30<br />

gennaio 2004, n. 5/04 e integrazione della deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/04”, in GU n. 1 del 3 gennaio<br />

2005.<br />

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