Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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speciale<br />
risorse e gli spazi re<strong>la</strong>zionali di cui <strong>il</strong> minorenne ha bisogno <strong>per</strong> definire <strong>il</strong> proprio<br />
<strong>per</strong>corso;<br />
– è ad elevata discrezionalità. Mentre nel modello tradizionale di diritto penale, <strong>la</strong><br />
discrezionalità del giudice è fondamentalmente circoscritta al<strong>la</strong> determinazione<br />
dell’entità del<strong>la</strong> sanzione, nel nostro processo l’attenzione è rivolta non solo al fatto<br />
di reato ma anche alle possib<strong>il</strong>ità di recu<strong>per</strong>o, in ordine alle quali le decisioni sono<br />
ampiamente discrezionali, <strong>per</strong>ché implicano <strong>la</strong> valutazione concreta dei problemi<br />
del ragazzo, del suo ambiente, delle cause che hanno favorito <strong>il</strong> comportamento<br />
deviante e del<strong>la</strong> sua determinazione ad intraprendere un <strong>per</strong>corso di recu<strong>per</strong>o.<br />
Nel dibattito che ha caratterizzato questi venti anni, <strong>il</strong> processo minor<strong>il</strong>e si è trovato<br />
spesso a confrontarsi con istanze che provengono dal modello tradizionale, di tipo retributivo,<br />
<strong>per</strong> <strong>il</strong> quale <strong>la</strong> sanzione penale – soprattutto quel<strong>la</strong> detentiva – è <strong>il</strong> fattore principale di<br />
deterrenza dal<strong>la</strong> commissione di delitti, tanto più in quanto si configura come fatto certo<br />
che consegue al comportamento criminoso, e che vede quindi con diffidenza quegli istituti<br />
normativi che potrebbero trasformarsi, <strong>per</strong> l’imputato minorenne, in mere “scappatoie”<br />
<strong>per</strong> evitare <strong>la</strong> condanna.<br />
tali istanze si sono espresse – nel disegno di legge governativo del 2002 – in direzioni<br />
diverse: dall’ipotesi di riduzione del<strong>la</strong> diminuente del<strong>la</strong> pena <strong>per</strong> i minori che abbiano<br />
compiuto i sedici anni, all’ampliamento dei reati cui è applicab<strong>il</strong>e <strong>la</strong> custodia caute<strong>la</strong>re,<br />
all’aumento dei termini massimi di decorrenza delle misure caute<strong>la</strong>ri, fino all’esclusione<br />
del<strong>la</strong> possib<strong>il</strong>ità del<strong>la</strong> messa al<strong>la</strong> prova <strong>per</strong> alcuni delitti molto gravi, quali l’omicidio e i reati<br />
in materia sessuale.<br />
Quest’ultima prospettiva è stata <strong>la</strong> più criticata e, in effetti, è quel<strong>la</strong> che più si pone<br />
in contrasto con <strong>la</strong> f<strong>il</strong>osofia del nostro processo <strong>per</strong>ché, piuttosto che orientare <strong>la</strong> discrezionalità<br />
del giudice – delineandone meglio i presupposti – andava nel<strong>la</strong> direzione di escluder<strong>la</strong><br />
al<strong>la</strong> radice, sul<strong>la</strong> base del mero titolo di reato, prescindendo da qualsiasi altro elemento<br />
che riguardasse concretamente <strong>il</strong> fatto commesso e <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonalità dell’imputato.<br />
più in generale altre istanze, riconducib<strong>il</strong>i al modello <strong>per</strong> così dire “retributivo”, sollecitano<br />
i giudici e i servizi ad esercitare i rispettivi compiti discrezionali e di valutazione<br />
con criteri di maggiore severità nell’applicazione delle misure caute<strong>la</strong>ri, delle sanzioni e in<br />
materia di messa al<strong>la</strong> prova.<br />
La mediazione penale e <strong>il</strong> modello del<strong>la</strong> giustizia riparativa<br />
Negli ultimi decenni si è configurato, inizialmente nei paesi di Common <strong>la</strong>w – principalmente<br />
negli stati uniti e in Canada – poi in molti paesi europei, un nuovo modello di<br />
giustizia penale, di tipo riparativo (restorative justice), che viene indicato come <strong>la</strong> via nuova,<br />
<strong>la</strong> terza strada possib<strong>il</strong>e rispetto ai tradizionali <strong>per</strong>corsi sv<strong>il</strong>uppati dal<strong>la</strong> giustizia retributiva<br />
e dal<strong>la</strong> giustizia rieducativa.<br />
anche questo modello, come quello rieducativo, si contrappone al modello c<strong>la</strong>ssico<br />
di tipo retributivo e lo fa ponendo al centro dell’attenzione i danni provocati al<strong>la</strong> vittima,<br />
piuttosto che <strong>la</strong> sanzione penale da infliggere. in questo contesto, <strong>il</strong> reato non viene visto<br />
tanto come vio<strong>la</strong>zione di una norma giuridicamente definita, quanto soprattutto come<br />
rottura di un equ<strong>il</strong>ibrio sociale tra le <strong>per</strong>sone e tra l’individuo e <strong>la</strong> comunità.<br />
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