Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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speciale<br />
specifici paradigmi – primi fra tutti <strong>la</strong> posizione paritaria delle parti e l’assenza di un contesto<br />
valutativo – molto diversi da quelli del processo penale.<br />
proprio <strong>per</strong> questo, <strong>la</strong> mediazione è uno strumento estremo, vera e propria “zona di<br />
frontiera” rispetto al processo penale, strumento di risoluzione dei conflitti che è alternativo<br />
al <strong>per</strong>corso giudiziario, attraverso <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> mediatore si limita a favorire <strong>la</strong> comunicazione<br />
senza imporre soluzioni, offrendo l’opportunità di par<strong>la</strong>re e di essere ascoltati in uno<br />
spazio protetto. <strong>per</strong> sua natura appare dunque più vicina ad una forma di “e<strong>la</strong>borazione<br />
psicologica” del conflitto, che non passa dal “prendere posizione”, dal de-cidere, dal “tagliare”<br />
e separare così con <strong>il</strong> giudizio i due confliggenti.<br />
<strong>la</strong> mediazione incontra così, in primo luogo, questa difficoltà di tipo sostanziale,<br />
che pone delicati problemi di coordinamento con <strong>il</strong> processo penale minor<strong>il</strong>e, risolti nelle<br />
singole sedi, in assenza di una normativa ad hoc, attraverso protocolli che intendono “proteggere”,<br />
<strong>per</strong> quanto possib<strong>il</strong>e, <strong>la</strong> specificità del<strong>la</strong> mediazione e <strong>il</strong> suo setting.<br />
i limiti dell’es<strong>per</strong>ienza sono poi anche, visib<strong>il</strong>mente, di tipo quantitativo.<br />
i centri di mediazione sono prudenti e selettivi nel<strong>la</strong> scelta dei casi, si focalizzano su<br />
alcuni contesti ritenuti più confacenti al<strong>la</strong> mediazione e finiscono <strong>per</strong> concepirsi, in definitiva,<br />
come <strong>la</strong>boratori destinati ad un numero molto limitato di situazioni.<br />
in qualche modo tutto ciò è inevitab<strong>il</strong>e, <strong>per</strong>ché non si può pensare che <strong>la</strong> gran parte<br />
dei processi penali minor<strong>il</strong>i possa avvalersi del<strong>la</strong> mediazione in senso tecnico, tant’è che anche<br />
nelle es<strong>per</strong>ienze straniere <strong>la</strong> mediazione è stata attuata soprattutto <strong>per</strong> i reati di minore<br />
al<strong>la</strong>rme sociale e nei confronti di imputati non recidivi.<br />
C’è allora da chiedersi se – e attraverso quali strumenti – le istanze del<strong>la</strong> giustizia<br />
riparativa possano esprimersi nel nostro sistema processuale in modo più generalizzato e<br />
diffuso.<br />
al riguardo, vi è da considerare in primo luogo che nel processo penale minor<strong>il</strong>e, nel<br />
quale <strong>il</strong> contatto con i giudici e con gli o<strong>per</strong>atori offre all’imputato spazi di coinvolgimento<br />
ben maggiori che nel processo <strong>per</strong> gli adulti, nei vissuti del ragazzo incide in modo significativo<br />
<strong>la</strong> concezione effettiva che giudici e o<strong>per</strong>atori hanno del processo, concezione che<br />
inevitab<strong>il</strong>mente <strong>il</strong> giovane imputato <strong>per</strong>cepisce e rie<strong>la</strong>bora.<br />
se giudici e o<strong>per</strong>atori “sentono” le ragioni del<strong>la</strong> giustizia riparativa, se <strong>la</strong> loro attenzione<br />
al fatto di reato si arricchisce dei possib<strong>il</strong>i effetti dannosi subiti dal<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa,<br />
tali aspetti saranno in concreto esplorati e posti in r<strong>il</strong>ievo sia nel corso degli interrogatori<br />
dell’imputato, sia anche negli esami testimoniali delle vittime, ai quali l’imputato assiste.<br />
l’imputato, con <strong>la</strong> capacità di <strong>per</strong>cezione tipica dei giovani, tende a recepire <strong>il</strong> significato<br />
che gli altri attori del processo attribuiscono al reato, significato che può variare, con<br />
minori o maggiori accentuazioni, da vio<strong>la</strong>zione di un comando astratto, di tipo im<strong>per</strong>ativo,<br />
a comportamento che ha cagionato in concreto sofferenze e disagi ad altre <strong>per</strong>sone.<br />
in questo secondo caso sarà più fac<strong>il</strong>e che sorga nel<strong>la</strong> sua coscienza <strong>la</strong> necessità di<br />
non poter prescindere dagli effetti del<strong>la</strong> propria condotta, e quindi in definitiva dai vissuti<br />
del<strong>la</strong> vittima, e dall’esigenza di porvi rimedio, nei limiti in cui è possib<strong>il</strong>e.<br />
<strong>la</strong> sensib<strong>il</strong>ità <strong>per</strong> <strong>la</strong> dimensione del<strong>la</strong> riparazione non sembra <strong>per</strong>ò essere, complessivamente,<br />
molto diffusa fra gli attori del processo.<br />
Ne costituisce un sintomo <strong>il</strong> fatto che, dalle statistiche ministeriali, risulta che in sede<br />
di messa al<strong>la</strong> prova – <strong>per</strong> <strong>la</strong> quale, come si è visto, lo stesso legis<strong>la</strong>tore ha previsto che possano<br />
impartirsi “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere <strong>la</strong><br />
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