Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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speciale<br />
Processo minor<strong>il</strong>e e istanze del<strong>la</strong> giustizia riparativa<br />
<strong>il</strong> confronto culturale e istituzionale tra <strong>il</strong> nostro modello processuale penale minor<strong>il</strong>e<br />
e quello di tipo riparativo non avviene oggi in termini di contrapposizione e di alternativa:<br />
non è in discussione, cioè, <strong>la</strong> possib<strong>il</strong>ità di abbandonare <strong>il</strong> nostro sistema, che risponde ad<br />
una sensib<strong>il</strong>ità diffusa a diversi livelli, <strong>per</strong> trasformarlo in qualcosa di diverso.<br />
l’emergere delle istanze di tipo riparativo costituisce piuttosto l’occasione di riesaminare<br />
criticamente <strong>il</strong> nostro processo e verificare se e come sia possib<strong>il</strong>e accogliere, nell’assetto<br />
istituzionale dettato dal d.p.r. 448/88, contributi che provengano da questo modello.<br />
<strong>il</strong> presupposto è che l’adozione di strumenti di tipo riparativo non è di <strong>per</strong> sé incompatib<strong>il</strong>e<br />
con <strong>il</strong> nostro modello processuale e che i contributi che da esso provengono<br />
possono anzi costituire un fecondo arricchimento del nostro processo rieducativo, senza<br />
mutarne <strong>la</strong> natura.<br />
e del resto, come si è detto, proprio in sede di messa al<strong>la</strong> prova, l’istituto “trattamentale”<br />
<strong>per</strong> eccellenza, <strong>il</strong> legis<strong>la</strong>tore del 1988 ha previsto che <strong>il</strong> giudice possa impartire<br />
“prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere <strong>la</strong> conc<strong>il</strong>iazione del<br />
minorenne con <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa dal reato”.<br />
i due modelli, d’altronde, pur essendo indubbiamente differenti, presentano tuttavia<br />
alcune significative affinità.<br />
vi è, in primo, luogo, <strong>la</strong> comune critica al<strong>la</strong> pena, come viene intesa dal modello<br />
retributivo tradizionale.<br />
uno degli obiettivi che <strong>il</strong> modello riparativo condivide con quello rieducativo è così di<br />
restituire al<strong>la</strong> sanzione afflittiva, soprattutto quel<strong>la</strong> detentiva, <strong>il</strong> carattere di extrema ratio.<br />
<strong>la</strong> giustizia riparativa, nell’evitare <strong>la</strong> stigmatizzazione che deriva dal<strong>la</strong> sanzione, condivide<br />
poi con <strong>il</strong> modello rieducativo l’obiettivo di <strong>per</strong>seguire <strong>la</strong> reintegrazione sociale, seppure<br />
attraverso <strong>la</strong> riparazione.<br />
vi è ancora, in comune, l’esigenza di trovare una risposta individuale e specifica<br />
<strong>per</strong> <strong>il</strong> singolo processo, anziché rispondere con una sanzione unica <strong>per</strong> le diverse concrete<br />
fattispecie, rinunciando a una lettura semplificata del fatto di reato, decontestualizzata,<br />
che individua nel<strong>la</strong> pena, detentiva o pecuniaria, <strong>la</strong> risposta giusta <strong>per</strong> ogni di tipo di fattispecie.<br />
è interessante notare, infine, che in entrambi i modelli, rispetto al modello di tipo<br />
tradizionale, muta <strong>il</strong> ruolo dell’autore del reato, che da soggetto fondamentalmente passivo,<br />
destinatario del<strong>la</strong> sanzione penale inflitta dall’ordinamento, si trasforma in soggetto<br />
attivo, cui si richiede, nell’uno e nell’altro modello, l’adesione al programma rieducativo o<br />
piuttosto l’attivazione <strong>per</strong> rimediare ai danni procurati con <strong>il</strong> proprio comportamento.<br />
a) Le ragioni del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa<br />
<strong>la</strong> tendenza del<strong>la</strong> giustizia riparativa a considerare <strong>il</strong> punto di vista delle vittime di<br />
reati costituisce l’occasione di verificare se, nel<strong>la</strong> prassi, <strong>il</strong> processo penale minor<strong>il</strong>e non<br />
sia andato al di là del divieto di costituzione di parte civ<strong>il</strong>e previsto dall’art. 10 del d.p.r.<br />
448/88, <strong>per</strong> allontanare totalmente e inopportunamente <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa dall’orizzonte<br />
processuale e dai <strong>per</strong>corsi rieducativi dell’imputato minorenne.<br />
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