Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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Dossier<br />
degli atti compiuti in vio<strong>la</strong>zione di diritti. in tali casi <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e si estende allo<br />
stato ed agli enti pubblici”.<br />
tale principio ha introdotto <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e diretta di coloro che hanno posto<br />
in essere, dolosamente, o colpevolmente, nell’esercizio delle loro attribuzioni, comportamenti<br />
lesivi dei diritti dei terzi.<br />
da tale disposizione deriva che <strong>il</strong> danneggiato può rivolgersi indifferentemente sia<br />
nei confronti del<strong>la</strong> pubblica amministrazione che nei confronti del funzionario <strong>per</strong> <strong>il</strong> risarcimento<br />
del danno, <strong>per</strong>chè in re<strong>la</strong>zione al principio di immedesimazione organica vi è, in<br />
base al partico<strong>la</strong>re rapporto di <strong>la</strong>voro, una corresponsab<strong>il</strong>ità fra <strong>la</strong> pubblica amministrazione<br />
ed <strong>il</strong> suo dipendente.<br />
<strong>la</strong> pubblica amministrazione, <strong>per</strong>altro, può agire in regresso nei confronti del dipendente<br />
pubblico <strong>per</strong> <strong>il</strong> recu<strong>per</strong>o del danno.<br />
Corre l’obbligo di evidenziare come <strong>il</strong> criterio d’imputazione soggettiva del<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità<br />
in capo ai dipendenti pubblici abbia subito una significativa modifica con <strong>il</strong><br />
dpr n. 3/1957, che (artt. 22 e 23) ha stab<strong>il</strong>ito che <strong>il</strong> danno arrecato dall’o<strong>per</strong>atore pubblico<br />
può definirsi “ingiusto” (ai sensi dell’art. 2043 c.c.) solo se sia stato arrecato con<br />
dolo o colpa grave.<br />
I termini generali del<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità amministrativa<br />
a tale riguardo si sottolinea che gli assistenti sociali possono essere anche pubblici<br />
impiegati, e quindi rientrano nel<strong>la</strong> dimensione più vasta delle responsab<strong>il</strong>ità che attengono<br />
agli stessi nel rapporto con l’amministrazione di appartenenza e con gli utenti.<br />
<strong>la</strong> norma di riferimento fondamentale è quindi data dal richiamato art. 28 del<strong>la</strong><br />
Costituzione<br />
ulteriore riferimento sul<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità dei pubblici impiegati è dato dal dpr<br />
n. 3/57 “testo unico degli impiegarti civ<strong>il</strong>i delle stato”, e in partico<strong>la</strong>re si richiamano i<br />
seguenti articoli.<br />
Art. 18.- Responsab<strong>il</strong>ità dell’impiegato verso l’Amministrazione.<br />
L’impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è<br />
tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da vio<strong>la</strong>zioni di obblighi di<br />
servizio. Se l’impiegato ha agito <strong>per</strong> un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da<br />
responsab<strong>il</strong>ità, salva <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità del su<strong>per</strong>iore che ha impartito l’ordine. L’impiegato,<br />
invece, è responsab<strong>il</strong>e se ha agito <strong>per</strong> delega del su<strong>per</strong>iore.<br />
Art. 22.- Responsab<strong>il</strong>ità verso i terzi.<br />
L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai rego<strong>la</strong>menti,<br />
cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è <strong>per</strong>sonalmente obbligato<br />
a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente<br />
con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi<br />
vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità dello Stato.<br />
L’amministrazione che abbia risarcito <strong>il</strong> terzo del danno cagionato dal dipendente si<br />
rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l’impiegato addet-<br />
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