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Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

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allegati<br />

intervenendo sulle regole europee riguardanti <strong>il</strong> processo di cognizione, <strong>la</strong> dott.ssa<br />

lina Caraceni, ricercatrice di diritto processuale penale e membro del gruppo di <strong>la</strong>voro<br />

dell’università di Macerata, ha delineato le idee-guida essenziali <strong>per</strong>ché <strong>la</strong> giurisdizione<br />

penale minor<strong>il</strong>e non rinunci al suo fine istituzionale, ma sappia anche declinarsi secondo<br />

le peculiari necessità di un soggetto vulnerab<strong>il</strong>e qual è l’imputato minorenne. Cinque sono<br />

state le tematiche individuate su cui costruire <strong>il</strong> sistema: <strong>la</strong> specializzazione degli organi, <strong>la</strong><br />

difesa e l’integrazione dell’autodifesa, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonale, <strong>il</strong> contraddittorio e <strong>il</strong><br />

diritto al<strong>la</strong> prova, <strong>il</strong> riconoscimento del diritto al<strong>la</strong> privacy.<br />

innanzitutto <strong>la</strong> specializzazione degli organi. si tratta di un’esigenza ineludib<strong>il</strong>e che<br />

nasce da una constatazione e da una necessità: <strong>la</strong> constatazione è quel<strong>la</strong> dell’esistenza di<br />

una differenza strutturale, sia dal punto di vista cognitivo che da quello emotivo, tra l’adulto<br />

e <strong>il</strong> minorenne; <strong>la</strong> necessità deriva dal fatto che proprio questa disuguaglianza richiede<br />

una diversificazione degli strumenti di contrasto al<strong>la</strong> delinquenza minor<strong>il</strong>e, delle possib<strong>il</strong>i<br />

risposte e, soprattutto, impone <strong>il</strong> ricorso al<strong>la</strong> sanzione penale come extrema ratio. <strong>la</strong> specializzazione,<br />

in sostanza, è <strong>la</strong> garanzia prima che assicura quel<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re attenzione da<br />

parte dell’ordinamento in ragione del<strong>la</strong> frag<strong>il</strong>ità psico-fisica del soggetto dovuta all’età.<br />

<strong>la</strong> specializzazione deve riguardare tutti gli organi, giudice, pubblico ministero, polizia<br />

giudiziaria e deve accompagnarli in ogni fase e grado del<strong>la</strong> procedura. essa è assicurata<br />

attraverso un’idonea formazione multidisciplinare nelle materie attinenti alle scienze criminologiche,<br />

antropologiche, psichiatriche e psico-pedagogiche. re<strong>la</strong>tivamente al giudice, <strong>la</strong><br />

scelta fatta è quel<strong>la</strong> <strong>per</strong> una giurisdizione autonoma, tendenzialmente separata da quel<strong>la</strong><br />

ordinaria e istituita <strong>per</strong> giudicare l’imputato minorenne tenendo conto delle sue peculiarità.<br />

ad essa non necessariamente appartiene <strong>il</strong> pubblico ministero (nel rispetto di quegli<br />

ordinamenti che affidano l’ufficio dell’accusa a non magistrati), le cui funzioni, comunque,<br />

debbano essere esercitate da un organo pubblico, evitando così che interessi privati diventino<br />

l’input <strong>per</strong> l’esercizio del potere punitivo statuale nei confronti di un minorenne.<br />

a coadiuvare gli organi giurisdizionali nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto<br />

in un’ottica di comprensione di fenomeni extra-giuridici nell’interazione con <strong>il</strong> minorenne,<br />

vi sono gli o<strong>per</strong>atori dei servizi sociali nonché, dove necessario, mediatori linguistici,<br />

culturali e religiosi, figure queste ultime indispensab<strong>il</strong>i in un’europa interessata da massicci<br />

fenomeni migratori.<br />

passando ad affrontare <strong>la</strong> questione dell’autodifesa nel processo minor<strong>il</strong>e, <strong>la</strong> coscienza<br />

di avere di fronte un soggetto processuale bisognoso di interventi di supporto<br />

psico-affettivo e <strong>la</strong> necessità di integrare le carenze di una <strong>per</strong>sonalità incompleta, ha<br />

portato l’unità di ricerca ad individuare nel minorenne imputato un soggetto che si affaccia<br />

sul<strong>la</strong> scena processuale affiancato da una serie di figure di sostegno che, a più<br />

livelli e con apporti differenziati, lo accompagnano <strong>per</strong> tutta <strong>la</strong> durata del processo. tre<br />

sono i soggetti che intervengono: i genitori, <strong>il</strong> rappresentante legale (colui che ha <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità<br />

giuridica del minorenne) e i servizi sociali minor<strong>il</strong>i. <strong>il</strong> rappresentante legale<br />

è un soggetto eventuale che interviene nei casi in cui i genitori siano assenti o abbiano<br />

<strong>per</strong>so <strong>la</strong> potestà sul minorenne. eventuale è altresì una quarta figura, <strong>il</strong> rappresentante<br />

speciale del minorenne, colui che compare sul<strong>la</strong> scena (su richiesta del minorenne o <strong>per</strong><br />

designazione diretta del giudice), nei casi in cui sorga un conflitto di interesse tra l’impu-<br />

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