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Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

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speciale<br />

posizione giuridica di appel<strong>la</strong>nti (che stavano già ricorrendo in appello o che, nelle more del<br />

<strong>per</strong>iodo che doveva trascorrere affinché una sentenza in primo grado diventasse irrevocab<strong>il</strong>e,<br />

si trovavano in tale posizione) o, solo due, di ricorrenti (che avevano proposto ricorso<br />

in Cassazione o che, nelle more del <strong>per</strong>iodo che doveva trascorrere affinché una sentenza<br />

di Corte d’appello diventasse irrevocab<strong>il</strong>e, si trovavano in tale posizione giuridica). vi è<br />

stato anche l’ingresso di un minore, extracomunitario, sottoposto a misura di sicurezza del<br />

riformatorio giudiziario <strong>per</strong> aggravamento del<strong>la</strong> misura del collocamento in comunità che<br />

ne rappresenta l’ordinaria modalità di esecuzione ex art. 36 d.p.r. n. 448/88.<br />

tra i minori in attesa di giudizio (ovvero tra i 147), ben 65 provenivano da un Centro<br />

di prima accoglienza (Catania o Messina), mentre gli altri, o venivano da altri istituti penali<br />

minor<strong>il</strong>i, o si trovavano in aggravamento del<strong>la</strong> misura caute<strong>la</strong>re (ex art. 22 d.p.r. 448/88 23 )<br />

o, ancora, provenivano direttamente dal<strong>la</strong> libertà sottoposti ad ordinanza di custodia caute<strong>la</strong>re<br />

in carcere ex articolo 285, cpp.<br />

Nel biennio di riferimento, i minori che hanno fatto ingresso in ipM appartenenti a<br />

questa ultima categoria sono stati in numero di 26. tra di essi, 19 risultavano essere conosciuti<br />

già dal Gip a motivo di precedenti vicende giudiziarie, mentre 7 risultavano essere<br />

completamente sconosciuti.<br />

<strong>il</strong> dato, se nell’insieme delle presenze in ipM (tra i 244 ingressi totali o anche tra i 147<br />

in attesa di primo giudizio) non pare essere r<strong>il</strong>evante, messo a confronto con <strong>la</strong> categoria di<br />

chi viene sottoposto ad ordinanza di custodia caute<strong>la</strong>re in carcere direttamente dal<strong>la</strong> libertà,<br />

risulta essere rappresentativo, tenuto conto che esso sul totale dei casi (26) rappresenta<br />

<strong>il</strong> 27%, quindi più di un quarto di tale campione.<br />

Il reato<br />

<strong>per</strong> quanto riguarda i sette giovani non precedentemente conosciuti dall’ a. G. che<br />

hanno fatto ingresso in ipM sottoposti ad ordinanza di custodia caute<strong>la</strong>re, quattro erano<br />

imputati del reato re<strong>la</strong>tivo all’articolo 74, d.p.r. 309/90 24 , associazione finalizzata allo spaccio<br />

di sostanze stupefacenti; uno del reato ex art. 73 del<strong>la</strong> stessa legge; uno del reato re<strong>la</strong>tivo<br />

ad associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis c.p.); l’ultimo caso riguardava<br />

<strong>la</strong> trasgressione dell’articolo 609 c.p., violenza sessuale aggravata.<br />

dei quattro imputati del reato ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, tre risultavano essere<br />

coimputati nel<strong>la</strong> medesima vicenda penale, mentre <strong>il</strong> quarto faceva ingresso in ipM insieme<br />

ad un coimputato, quest’ultimo conosciuto dal<strong>la</strong> magistratura.<br />

Gli altri tre minori facevano ingresso in ipM tutti da soli.<br />

si r<strong>il</strong>eva, comunque, che tutti i reati di cui risultavano essere imputati i sette minori<br />

sono “gravi”, di grande al<strong>la</strong>rme sociale, fatto questo che fa considerare l’ordinanza di<br />

23 d.p.r. n. 448/88, art. 22, comma, 4 “Nel caso di gravi e ripetute vio<strong>la</strong>zioni delle prescrizioni imposte o di<br />

allontanamento ingiustificato dal<strong>la</strong> comunità, <strong>il</strong> giudice può disporre <strong>la</strong> misura del<strong>la</strong> custodia caute<strong>la</strong>re, <strong>per</strong> un<br />

tempo non su<strong>per</strong>iore ad un mese, qualora si procede <strong>per</strong> un delitto <strong>per</strong> <strong>il</strong> quale è prevista <strong>la</strong> pena del<strong>la</strong> reclusione<br />

non inferiore nel massimo a cinque anni”.<br />

24 decreto del presidente delle repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 “testo unico delle leggi in materia di<br />

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riab<strong>il</strong>itazione dei re<strong>la</strong>tivi stati di tossicodipendenza”.<br />

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