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Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

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Dossier<br />

da tale assunto deriva una complessa problematica in ordine al<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità che<br />

fa capo, fra gli altri, anche all’assistente sociale che riveste funzione di rappresentanza<br />

dell’amministrazione.<br />

oltre a tale indicazione, va altresì sottolineato che nel concetto di esercente un<br />

servizio di pubblica necessità rientrano coloro che esercitano professioni che richiedono<br />

una speciale ab<strong>il</strong>itazione dello stato: l’ab<strong>il</strong>itazione è infatti un provvedimento che attesta<br />

<strong>la</strong> sussistenza dei requisiti indispensab<strong>il</strong>i previsti dal<strong>la</strong> legge e che <strong>per</strong>mette di esercitare<br />

legittimamente una determinata attività: rientrano in tale categorie coloro che svolgono<br />

un'attività professionale.<br />

da tale quadro di riferimento ne deriva <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità penale che fa capo al pubblico<br />

ufficiale <strong>il</strong> quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità<br />

che a quel<strong>la</strong> abbia l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o<br />

a causa delle sue funzioni (art. 361 c.p.).<br />

l’interesse tute<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> norma è l’azione penale del<strong>la</strong> quale è tito<strong>la</strong>re l’autorità<br />

giudiziaria e che può essere esercitata soltanto a seguito dell’ acquisizione del<strong>la</strong> notizia<br />

del reato che deve essere comunicata all’organo competente nel più breve tempo<br />

possib<strong>il</strong>e.<br />

<strong>per</strong> <strong>la</strong> sussistenza del reato è necessario che sia posto a carico del pubblico ufficiale<br />

l’obbligo giuridico di denunciare <strong>il</strong> fatto <strong>il</strong>lecito, del quale è venuto a conoscenza nel corso<br />

dell’esercizio del<strong>la</strong> propria attività funzionale.<br />

Il segreto professionale e l’assistente sociale<br />

Come è noto, <strong>il</strong> segreto professionale <strong>per</strong> gli assistenti sociali è stato istituito con<br />

legge 119/01 e rafforza quanto <strong>per</strong>altro già è posto a garanzia del rapporto con l’utente,<br />

in quanto presupposto fondamentale che rientra sia nei programmi di formazione professionale<br />

propri dell’assistente sociale che nel codice deontologico; nel riconoscere giuridicamente<br />

agli assistenti sociali <strong>il</strong> segreto professionale, <strong>la</strong> suddetta norma ha voluto quindi<br />

garantire al<strong>la</strong> categoria <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> di poter eccepire <strong>il</strong> segreto e <strong>la</strong> riservatezza professionali<br />

innanzi al giudice sia penale che civ<strong>il</strong>e.<br />

oggi <strong>il</strong> segreto professionale è quindi dovuto <strong>per</strong> due diversi obblighi: quello deontologico<br />

e quello giuridico.<br />

l’obbligo deontologico è diventato così anche vincolo normativo, comportando, di<br />

conseguenza, una maggior responsab<strong>il</strong>ità ed attenzione, sia negli atteggiamenti professionali<br />

che nel<strong>la</strong> stessa o<strong>per</strong>atività.<br />

<strong>la</strong> riservatezza e <strong>il</strong> segreto professionale, come afferma <strong>il</strong> codice deontologico, art.<br />

23, “costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale,<br />

nei limiti del<strong>la</strong> normativa vigente”.<br />

<strong>il</strong> segreto professionale è <strong>per</strong>tanto l’obbligo a non rive<strong>la</strong>re le informazioni apprese<br />

all’interno del rapporto fiduciario.<br />

pur considerando l’ endiade iscritta nel rapporto riservatezza-segreto professionale,<br />

occorre comunque o<strong>per</strong>are le dovute distinzioni e <strong>per</strong>tanto si trattano di seguito gli aspetti<br />

che più propriamente afferiscono al segreto professionale.<br />

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