Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dossier<br />
to al<strong>la</strong> conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione è<br />
ammessa solo nel caso di danni arrecati <strong>per</strong> dolo o colpa grave.<br />
Art. 23.- Danno ingiusto.<br />
È danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello derivante da ogni vio<strong>la</strong>zione dei<br />
diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso <strong>per</strong> dolo o <strong>per</strong> colpa grave; restano salve le<br />
responsab<strong>il</strong>ità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale dell’impiegato<br />
sussiste tanto se <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od o<strong>per</strong>azioni,<br />
quanto se <strong>la</strong> detta vio<strong>la</strong>zione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di atti<br />
od o<strong>per</strong>azioni al cui compimento l’impiegato sia obbligato <strong>per</strong> legge o <strong>per</strong> rego<strong>la</strong>mento.<br />
Art. 29.- Altri casi di esclusione del<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità verso i terzi.<br />
La responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong>sonale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è esclusa, oltre<br />
che negli altri casi previsti dal<strong>la</strong> legge, quando l’impiegato ha agito <strong>per</strong> legittima difesa di<br />
sé o di altri o quando sia stato costretto all’azione od omissione dannosa da violenza fisica<br />
esercitata sul<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona. Quando ha agito <strong>per</strong>ché costrettovi dal<strong>la</strong> necessità di salvare sé o<br />
altri dal <strong>per</strong>icolo attuale di un danno grave al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona ed <strong>il</strong> <strong>per</strong>icolo non è stato da lui volontariamente<br />
causato né era altrimenti evitab<strong>il</strong>e, al danneggiato è dovuto dall’amministrazione<br />
cui l’impiegato appartiene un indennizzo. Ai fini dell’applicazione del<strong>la</strong> disposizione<br />
di cui al precedente comma l’impiegato ha l’obbligo di informare i su<strong>per</strong>iori prima di essere<br />
convenuto in giudizio <strong>per</strong> <strong>il</strong> risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide<br />
previste dagli artt. 25 e 26. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l’amministrazione<br />
può valutare se sussista responsab<strong>il</strong>ità dell’impiegato verso di essa<br />
Nel prosieguo dell’iter normativo che ha ulteriormente approfondito e sv<strong>il</strong>uppato<br />
<strong>il</strong> rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino, va altresì richiamata <strong>la</strong> legge<br />
241/90 che ha individuato, nel rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, <strong>il</strong> “responsab<strong>il</strong>e<br />
dell’atto” a cui fa capo <strong>la</strong> conduzione dell’iter burocratico nel<strong>la</strong> trattazione<br />
del provvedimento.<br />
si riportano gli articoli che afferiscono al<strong>la</strong> organizzazione ed al<strong>la</strong> strutturazione del<br />
provvedimento.<br />
Art. 4. Unità organizzativa responsab<strong>il</strong>e del procedimento<br />
1. Ove non sia già direttamente stab<strong>il</strong>ito <strong>per</strong> legge o <strong>per</strong> rego<strong>la</strong>mento, le pubbliche<br />
amministrazioni sono tenute a determinare <strong>per</strong> ciascun tipo di procedimento re<strong>la</strong>tivo ad<br />
atti di loro competenza l’unità organizzativa responsab<strong>il</strong>e del<strong>la</strong> istruttoria e di ogni altro<br />
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.<br />
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo<br />
quanto previsto dai singoli ordinamenti.<br />
Art. 5. Responsab<strong>il</strong>e del procedimento<br />
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro<br />
dipendente addetto all’unità <strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento<br />
inerente <strong>il</strong> singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento<br />
finale.<br />
91