Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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speciale<br />
conc<strong>il</strong>iazione del minorenne con <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa dal reato” – le occasioni nelle quali ciò<br />
avviene sono quantitativamente molto limitate.<br />
se si analizzano gli ultimi dati disponib<strong>il</strong>i re<strong>la</strong>tivi ai programmi di messa al<strong>la</strong> prova,<br />
riferiti all’anno 2006, risulta che le prescrizioni impartite nell’ambito dei programmi<br />
riguardano in modo imponente l’attività <strong>la</strong>vorativa, l’attività di volontariato e di studio,<br />
mentre soltanto nel 10% dei casi (187 su 1.869) <strong>il</strong> programma di messa al<strong>la</strong> prova ha previsto<br />
prescrizioni riguardanti <strong>la</strong> conc<strong>il</strong>iazione con <strong>la</strong> parte lesa e solo nel 4% <strong>il</strong> risarcimento<br />
simbolico del danno (73 su 1.869), con un andamento pressoché stab<strong>il</strong>e rispetto agli anni<br />
precedenti.<br />
sembra che negli o<strong>per</strong>atori dei servizi sociali prevalga nettamente una concezione<br />
di tipo rieducativo che prescinde dalle esigenze riparative – <strong>per</strong> cui lo scopo quasi esclusivo<br />
nel rapporto con <strong>il</strong> ragazzo pare sia quello di conquistare <strong>il</strong> suo consenso ad un <strong>per</strong>corso<br />
che trasformi le sue prospettive di vita – mentre nei giudici coesistano e si confrontino<br />
analoghe istanze di tipo rieducativo con altre di stampo più retributivo, che attribuiscono<br />
al<strong>la</strong> sanzione – o al<strong>la</strong> minaccia del<strong>la</strong> sanzione – un’idonea efficacia dissuasiva nei confronti<br />
dell’imputato.<br />
Certo è che, in un campo così delicato, <strong>la</strong> specifica formazione degli o<strong>per</strong>atori<br />
dell’u.s.s.M. in tema di giustizia riparativa è determinante <strong>per</strong> <strong>la</strong> qualità stessa dell’intervento.<br />
in partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> natura dell’attività dei servizi in questo settore sembra imporre<br />
un’adeguata formazione sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o delle competenze psicologiche, requisito imprescindib<strong>il</strong>e<br />
<strong>per</strong> interagire nelle dinamiche complesse e profonde che vengono toccate dal<strong>la</strong><br />
dimensione re<strong>la</strong>zionale di tipo riparativo.<br />
passando quindi ad alcuni istituti processuali, è opportuno innanzi tutto esplorare le<br />
potenzialità che ha in sé l’art. 9 del d.p.r. 448/88, non a caso ut<strong>il</strong>izzato come riferimento<br />
normativo priv<strong>il</strong>egiato da diversi protocolli che si sono occupati di mediazione in senso<br />
tecnico.<br />
l’art. 9 consente infatti, pur con riferimento alle condizioni e alle risorse “<strong>per</strong>sonali,<br />
fam<strong>il</strong>iari, sociali e ambientali” del minorenne, di acquisire elementi anche allo scopo di “valutare<br />
<strong>la</strong> r<strong>il</strong>evanza sociale del fatto”, con l’espressa possib<strong>il</strong>ità di “assumere informazioni da<br />
<strong>per</strong>sone che abbiano avuto rapporti con <strong>il</strong> minorenne”.<br />
attraverso tale facoltà, che <strong>il</strong> pubblico ministero e <strong>il</strong> giudice esercitano di rego<strong>la</strong><br />
tramite i servizi sociali del ministero e degli enti locali, non pare fuor di luogo se, con maggiore<br />
frequenza o addirittura come prassi generalizzata, <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa fosse contattata<br />
tramite i servizi – su mandato del p.m. o anche autonomamente – almeno una volta in<br />
ogni processo penale o, in ogni caso, <strong>per</strong> i reati nei quali l’offesa cagionata ha assunto<br />
dimensioni più gravi.<br />
Questo contatto fra i servizi sociali e <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa – anche nei casi in cui non vi<br />
siano i presupposti <strong>per</strong> una mediazione in senso tecnico – potrebbe svolgere una funzione<br />
importante nel successivo iter processuale, consentendo di acquisire una serie di informazioni<br />
sul<strong>la</strong> concreta offensività del comportamento tenuto, sulle conseguenze cagionate<br />
al<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa, informazioni che nel prosieguo potranno essere rappresentate all’imputato<br />
e “ut<strong>il</strong>izzate” <strong>per</strong> consentire una maturazione più profonda del <strong>per</strong>corso rieducativo<br />
e costituire una base potenziale <strong>per</strong> costruire <strong>per</strong>corsi di tipo riparativo, eventualmente da<br />
trasfondere nei programmi di messa al<strong>la</strong> prova ex art. 28 d.p.r. 448/88.<br />
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