Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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allegati<br />
ragioni che lo hanno ispirato. si è partiti dal<strong>la</strong> consapevolezza che <strong>la</strong> navigazione verso un<br />
corredo di princìpi europei nell’ambito del<strong>la</strong> giustizia penale minor<strong>il</strong>e avveniva in un braccio<br />
di mare agitato da due correnti contrapposte, entrambe in grado di rendere del tutto inut<strong>il</strong>e<br />
lo sforzo di e<strong>la</strong>borazione che ci si accingeva a fare: da un <strong>la</strong>to, <strong>la</strong> tentazione di limitarsi<br />
a tracciare <strong>il</strong> massimo comune denominatore dei diversi ordinamenti europei, indulgendo<br />
quindi in un tipo di <strong>la</strong>voro meramente ricognitivo; dall’altro, <strong>il</strong> rischio di spingersi verso approdi<br />
contenutistici troppo avanzati o comunque affatto disattenti alle singole es<strong>per</strong>ienze<br />
nazionali, condannando <strong>il</strong> progetto al<strong>la</strong> impraticab<strong>il</strong>ità politica. soprattutto <strong>per</strong> scongiurare<br />
quest’ultima deriva e nell’intento di trovare un punto di equ<strong>il</strong>ibrio tra le opposte tendenze,<br />
si è rive<strong>la</strong>to prezioso <strong>il</strong> contributo di informazioni offerto dall’unità di ricerca dell’università<br />
di Genova, coordinata dal prof. vittorio Fanchiotti, ordinario di diritto processuale penale<br />
presso l’ateneo ligure, <strong>il</strong> quale ha delineato i tratti caratteristici delle giurisdizioni europee<br />
in ambito minor<strong>il</strong>e.<br />
Condivisa base di partenza è stato <strong>il</strong> cd. “modello di responsab<strong>il</strong>ità”, <strong>il</strong> quale traccia<br />
le linee di un sistema di giustizia penale <strong>per</strong> i minorenni che si muove lungo alcune<br />
direttrici essenziali: riconoscimento all’imputato minorenne dei diritti e delle garanzie<br />
dell’imputato adulto; accertamento del<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità dell’imputato minorenne a cui<br />
si accompagna una prioritaria attenzione alle sue esigenze psico-socio-educative; riduzione,<br />
fin dove possib<strong>il</strong>e, del ricorso al<strong>la</strong> sanzione penale e individuazione di “risposte<br />
alternative” adeguate al<strong>la</strong> salvaguardia delle esigenze educative del minorenne; adesione<br />
al principio delle restrizioni de libertate come extrema ratio; fissazione di una soglia minima<br />
di imputab<strong>il</strong>ità. Non si è <strong>per</strong>ò sottovalutata <strong>la</strong> difficoltà di dare adeguata traduzione<br />
normativa a questi obbiettivi di politica del<strong>la</strong> giustizia minor<strong>il</strong>e, che, <strong>per</strong> <strong>la</strong> loro inevitab<strong>il</strong>e<br />
genericità, rischiano di essere compatib<strong>il</strong>i con soluzioni processuali e con intonazioni<br />
sistematiche che tradiscono lo spirito di quel modello. in partico<strong>la</strong>re, si è avuto cura di<br />
scongiurare <strong>il</strong> <strong>per</strong>icolo che <strong>la</strong> doverosa attenzione <strong>per</strong> le esigenze educative dell’imputato<br />
minorenne, invece di tradursi in una ricerca delle modalità processuali meglio in grado<br />
di ridurne al minimo <strong>il</strong> pregiudizio, sospinga verso una deriva di tipo correzionalistico,<br />
con <strong>il</strong> processo penale ridotto ad invasivo strumento psicoterapeutico. prospettiva che va<br />
recisamente evitata, non solo <strong>per</strong>ché in c<strong>la</strong>morosa rotta di collisione con <strong>la</strong> presunzione<br />
di innocenza dell’imputato, ma anche <strong>per</strong>ché non renderebbe un buon servizio né al<strong>la</strong><br />
giustizia, né all’istanza pedagogica.<br />
<strong>il</strong> progetto e<strong>la</strong>borato, ha concluso <strong>il</strong> prof. Giostra, vuole dunque costituire un paradigma<br />
europeo di riferimento in grado di indicare le garanzie ineludib<strong>il</strong>i in materia di<br />
giustizia penale minor<strong>il</strong>e; su questa comune f<strong>il</strong>igrana, poi, ogni ordinamento disegnerà<br />
<strong>il</strong> modello processuale più confacente alle proprie tradizioni e al proprio contesto socioculturale.<br />
un obbiettivo ambizioso, dunque, non disgiunto <strong>per</strong>ò dal<strong>la</strong> consapevolezza del<strong>la</strong><br />
<strong>per</strong>fettib<strong>il</strong>ità dei risultati conseguiti, che infatti ha indotto a sottoporli alle critiche esterne,<br />
nonché dell’insufficienza dell’approccio normativo, se non è accompagnato da una diffusa<br />
sensib<strong>il</strong>izzazione culturale (ad. esempio, inut<strong>il</strong>e fissare – come pure <strong>il</strong> progetto ha provveduto<br />
a fare – una età adeguatamente alta <strong>per</strong> l’imputab<strong>il</strong>ità del minorenne, se poi <strong>il</strong> singolo<br />
ordinamento ammette, al di sotto di quel<strong>la</strong> stessa soglia anagrafica, un trattamento “parapenale”<br />
in via amministrativa).<br />
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