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Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

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allegati<br />

multidisciplinare, <strong>la</strong> collocazione dell’educazione sco<strong>la</strong>stica e delle es<strong>per</strong>ienze <strong>la</strong>vorative in<br />

ambienti esterni al carcere, <strong>la</strong> partecipazione obbligatoria a programmi di giustizia riparativa.<br />

Criteri specifici di differenziazione trattamentale debbono essere dettati <strong>per</strong> l’esecuzione<br />

delle sanzioni applicate a soggetti partico<strong>la</strong>rmente vulnerab<strong>il</strong>i. anche nei confronti<br />

del minorenne in custodia caute<strong>la</strong>re <strong>il</strong> trattamento deve essere attuato in modo da non<br />

interrom<strong>per</strong>e i processi educativi in corso. <strong>il</strong> minorenne, in base ad una sua richiesta, può<br />

essere ammesso ad usufruire del trattamento previsto <strong>per</strong> i condannati.<br />

dal principio del trattamento rieducativo individualizzato è scaturito in primis <strong>il</strong> principio<br />

di separazione tra le varie categorie di detenuti: criterio basato sul tipo di intervento<br />

richiesto e non sul grado di <strong>per</strong>icolosità del soggetto. tuttavia le esigenze di sicurezza<br />

giocano un ruolo anche negli istituti minor<strong>il</strong>i. Nonostante le misure di sicurezza devono<br />

essere ordinariamente depotenziate rispetto agli istituti <strong>per</strong> adulti, non è precluso l’impiego<br />

di strumenti di rigore nei confronti di minorenni considerati partico<strong>la</strong>rmente <strong>per</strong>icolosi:<br />

impiego inderogab<strong>il</strong>mente eccezionale e circondato dalle garanzie del<strong>la</strong> riserva di legge e<br />

di giurisdizione. in secondo luogo si è stab<strong>il</strong>ito che al minorenne detenuto spettano tutti<br />

i diritti, riconosciuti dal diritto interno e dalle convenzioni, compatib<strong>il</strong>i con lo stato di privazione<br />

del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonale, tra i quali <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> giurisdizionale, esercitab<strong>il</strong>e attraverso<br />

l’applicazione delle garanzie minime rappresentate dal diritto all’ascolto, all’assistenza affettiva,<br />

psicologica e tecnica, nonché al contraddittorio.<br />

<strong>il</strong> paragrafo Xiii si occupa delle misure alternative al<strong>la</strong> detenzione, <strong>la</strong> cui idea-forza<br />

consiste nel<strong>la</strong> previsione di un’ampia gamma di soluzioni esecutive in libertà, fruib<strong>il</strong>i da tutti i<br />

minorenni (anche stranieri), in modo da rendere effettivamente marginale <strong>il</strong> trattamento intra<br />

moenia e da su<strong>per</strong>are l’accessorietà e <strong>la</strong> residualità delle misure alternative. infatti, nell’impostazione<br />

seguita dal gruppo di ricerca, queste ultime sono istituti del trattamento rieducativo,<br />

quindi <strong>la</strong> loro applicazione costituisce un diritto del minorenne. accanto al<strong>la</strong> pluralità di misure,<br />

<strong>la</strong> legge deve prevedere, tra l’altro, requisiti temporali di accesso alle stesse più favorevoli<br />

rispetto agli omologhi istituti contemp<strong>la</strong>ti <strong>per</strong> gli adulti, <strong>il</strong> tipo di prescrizioni che possono<br />

accompagnare <strong>la</strong> loro concessione, i contenuti necessari del<strong>la</strong> misura, ivi compresa <strong>la</strong> prescrizione<br />

di aderire a programmi di giustizia ripartiva e forme di controllo, anche elettronico,<br />

che non sacrifichino <strong>la</strong> finalità rieducativa del<strong>la</strong> misura. Fondamentale è <strong>la</strong> predisposizione di<br />

strumenti in grado di rimediare alle disuguaglianze di fatto nell’accesso ai benefici.<br />

infine, <strong>la</strong> prof.ssa Coppetta ha posto l’accento sull’opzione <strong>per</strong> <strong>la</strong> giurisdizionalizzazione<br />

“piena” del<strong>la</strong> concessione e revoca delle misure alternative; in partico<strong>la</strong>re, nel<strong>la</strong><br />

procedura di revoca si è inteso assicurare al minorenne tutti i diritti previsti <strong>per</strong> l’accusato,<br />

in quanto prioritariamente si controverte sul fatto.<br />

a conclusione dei <strong>la</strong>vori <strong>il</strong> prof. enzo zappalà ha sottolineato che <strong>il</strong> <strong>documento</strong> uscito<br />

dall’impegno sinergico delle diverse unità di ricerca pone le fondamenta <strong>per</strong> l’e<strong>la</strong>borazione di<br />

politiche in tema di giustizia penale minor<strong>il</strong>e nei vari sistemi europei, ma senza compromettere<br />

le specificità di ciascun ordinamento. al<strong>la</strong> base del <strong>la</strong>voro c’è un principio imprescindib<strong>il</strong>e<br />

dal quale muovere: l’idea che al minorenne imputato di un fatto costituente reato spettano<br />

gli stessi poteri e le medesime garanzie processuali riconosciuti agli adulti, e in più, come<br />

soggetto con una <strong>per</strong>sonalità in via di formazione, deve godere del<strong>la</strong> protezione accordata<br />

dall’art. 31 comma 2 Cost. mediante interventi di sostegno, di assistenza e di difesa adeguati<br />

all’obiettivo di una sua effettiva partecipazione al processo senza che da ciò possa derivarne<br />

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