02.06.2013 Views

Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

allegati<br />

due sono state le scelte di fondo compiute dopo serrati dibattiti: una di carattere<br />

metodologico; l’altra, più qualificante, è consistita nell’inquadrare le garanzie europee in<br />

materia processuale penale nel “modello di responsab<strong>il</strong>ità”. sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o metodologico,<br />

ci si è orientati <strong>per</strong> l’e<strong>la</strong>borazione di una carta dei princìpi e non di regole minime, che<br />

avrebbe comportato l’inserimento di una disciplina di dettaglio, quale ad esempio quel<strong>la</strong><br />

concernente l’adeguamento delle strutture architettoniche (creazione di spazi su misura<br />

<strong>per</strong> i minorenni), <strong>la</strong> cura dell’igiene, dell’alimentazione, del<strong>la</strong> salute. si è <strong>la</strong>sciata, quindi,<br />

ai legis<strong>la</strong>tori nazionali <strong>la</strong> predisposizione di una normativa più artico<strong>la</strong>ta nei vari settori di<br />

intervento, rispondente, nel rispetto dei principi e delle garanzie fissate, alle esigenze del<br />

proprio ordinamento interno.<br />

l’opzione <strong>per</strong> <strong>il</strong> “modello di responsab<strong>il</strong>ità” anche in fase esecutiva comporta l’abbandono<br />

da parte dell’intervento penale nel settore minor<strong>il</strong>e di logiche correzionali incentrate<br />

sul<strong>la</strong> figura del minorenne come oggetto di tute<strong>la</strong> e di protezione. <strong>il</strong> minorenne è<br />

anzitutto una <strong>per</strong>sona portatrice del diritto ad una rego<strong>la</strong>re crescita psico-sociale. Modello<br />

che impone al settore esecutivo penale di interessarsi delle sole misure e sanzioni che<br />

vengono adottate nel processo minor<strong>il</strong>e: <strong>la</strong> funzione educativa (o rieducativa) che contraddistingue<br />

l’applicazione e l’esecuzione del<strong>la</strong> sanzione trova fondamento e giustificazione<br />

esclusivamente sull’accertamento di responsab<strong>il</strong>ità anche <strong>per</strong> <strong>il</strong> minorenne. le restrizioni<br />

del<strong>la</strong> libertà nel corso del procedimento debbono essere disposte solo <strong>per</strong> far fronte ad<br />

esigenze caute<strong>la</strong>ri-processuali, sia pure dedicando, soprattutto nel corso del<strong>la</strong> loro esecuzione,<br />

<strong>la</strong> massima attenzione ai prof<strong>il</strong>i di carattere educativo.<br />

le conseguenze di tale scelta sono state l’accoglimento sia di un concetto di detenzione<br />

molto più limitato di quello risultante dall’art. 5 lett. c) del<strong>la</strong> C.e.d.u. (dal quale emerge<br />

che <strong>la</strong> <strong>per</strong>manenza in carcere del minorenne può derivare da condanna definitiva o misura<br />

caute<strong>la</strong>re, ma anche da educational su<strong>per</strong>vision), sia del<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> riserva di legge,<br />

ignorata dalle fonti internazionali, sul presupposto che, nel settore penitenziario, è fisiologica<br />

<strong>la</strong> presenza di un apparato di norme di esecuzione di rango infra-legis<strong>la</strong>tivo. ovviamente <strong>il</strong><br />

principio di stretta legalità, irrinunciab<strong>il</strong>e in questo settore, non deve minare <strong>la</strong> necessaria<br />

rego<strong>la</strong>mentazione flessib<strong>il</strong>e degli strumenti di esecuzione penitenziaria minor<strong>il</strong>e.<br />

<strong>il</strong> <strong>la</strong>voro dell’unità di ricerca, ha proseguito <strong>la</strong> prof.ssa Coppetta, è stato strutturato<br />

in tre paragrafi. <strong>il</strong> paragrafo Xi tratta degli “organi” ed ha come punti di forza <strong>la</strong> loro specializzazione<br />

e l’istituzione del difensore civico. <strong>il</strong> giudice e <strong>il</strong> <strong>per</strong>sonale dell’amministrazione<br />

penitenziaria debbono avere almeno <strong>la</strong> stessa specializzazione del giudice del<strong>la</strong> cognizione.<br />

è importante, inoltre, che <strong>il</strong> <strong>per</strong>sonale educativo, comprensivo necessariamente anche di<br />

mediatori culturali e <strong>per</strong>sonale formato <strong>per</strong> far fronte alle esigenze dei detenuti stranieri, sia<br />

numericamente su<strong>per</strong>iore agli appartenenti al<strong>la</strong> polizia giudiziaria. l’istituzione del difensore<br />

civico è imprescindib<strong>il</strong>e. egli, quale autorità indipendente ed esterna all’amministrazione<br />

penitenziaria, ha <strong>la</strong> funzione di garantire i diritti dei detenuti minorenni. al fine di prevenirne<br />

le vio<strong>la</strong>zioni, svolge un’o<strong>per</strong>a di mediazione con l’amministrazione penitenziaria, attiva<br />

collegamenti con le istituzioni che interagiscono con <strong>il</strong> carcere minor<strong>il</strong>e e denuncia agli<br />

organi di informazione le condizioni detentive. inoltre, nul<strong>la</strong> impedisce che sia attribuito al<br />

difensore civico <strong>il</strong> potere di risolvere i conflitti indicati nel<strong>la</strong> disposizione Xii.6.<br />

<strong>il</strong> paragrafo Xii tratta dell’esecuzione intramuraria incentrata sul trattamento rieducativo<br />

individualizzato previsto come diritto. i princìpi che lo informano sono: un approccio<br />

229

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!