Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pA r A G r A f o V<br />
Diritto al<strong>la</strong> prova<br />
allegati<br />
v.1 Quando una decisione si basa sull’inchiesta sociale è assicurato all’imputato minorenne<br />
<strong>il</strong> diritto di:<br />
a) prendere visione ed estrarre copia, <strong>per</strong>sonalmente o tramite <strong>il</strong> difensore, del<strong>la</strong><br />
documentazione che lo riguarda e delle valutazioni dell’es<strong>per</strong>to nominato<br />
dall’autorità giudiziaria;<br />
b) designare un es<strong>per</strong>to di sua fiducia e depositarne le conclusioni ovvero ottenerne<br />
<strong>la</strong> deposizione;<br />
c) avvalersi, se in stato di indigenza, dell’assistenza di un consulente di parte a<br />
spese dello stato.<br />
v.2 Quando viene svolta un’inchiesta sociale sono garantiti:<br />
a) <strong>la</strong> competenza professionale e l’imparzialità dei soggetti incaricati di condur<strong>la</strong>;<br />
b) l’aggiornamento dei risultati;<br />
c) <strong>la</strong> non coincidenza tra gli organi che abbiano in cura o in affidamento <strong>il</strong> minorenne<br />
e i soggetti chiamati a svolgere gli accertamenti;<br />
d) <strong>il</strong> divieto di porre a base del giudizio sul<strong>la</strong> responsab<strong>il</strong>ità le dichiarazioni del<br />
minorenne o di terzi, sul fatto di reato, ottenute nel corso dell’inchiesta.<br />
v.3 è comunque assicurato al minorenne <strong>il</strong> diritto all’oblìo sui risultati delle inchieste<br />
sociali svolte su di lui in sede penale, prevedendo, fra l’altro:<br />
a) <strong>il</strong> diritto di chiedere <strong>la</strong> distruzione dei risultati al raggiungimento del<strong>la</strong> maggiore<br />
età, comunque dopo <strong>la</strong> conclusione definitiva del<strong>la</strong> vicenda penale;<br />
b) <strong>il</strong> divieto di diffondere i risultati delle inchieste, e di trasmetterli a terzi, fuorché<br />
ad organi delle istituzioni giudiziarie.<br />
pA r A G r A f o Vi<br />
Tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong> privacy<br />
vi. 1 è previsto <strong>il</strong> divieto di pubblicazione, in qualsiasi forma, delle generalità, dell’immagine<br />
e di qualsivoglia informazione idonea a consentire l’identificazione del<br />
minorenne imputato.<br />
deroghe a tale divieto possono essere ammesse solo su richiesta <strong>per</strong>sonale dell’imputato<br />
maggiore di sedici anni e comunque previa autorizzazione del giudice<br />
nell’esclusivo interesse del richiedente.<br />
sono previste, <strong>per</strong> le ipotesi di vio<strong>la</strong>zione di tale divieto, idonee misure preventive<br />
e sanzionatorie.<br />
vi.2 le udienze del procedimento penale a carico di imputati minorenni devono essere<br />
celebrate, di rego<strong>la</strong>, senza <strong>la</strong> presenza del pubblico. <strong>il</strong> divieto di accesso all’au<strong>la</strong><br />
deve estendersi, in tali casi, anche ai rappresentanti del<strong>la</strong> stampa.<br />
deroghe a tale divieto possono essere ammesse solo su richiesta <strong>per</strong>sonale dell’imputato<br />
maggiore di sedici anni e comunque previa autorizzazione del giudice<br />
nell’esclusivo interesse del richiedente. ove si proceda nei confronti di più imputati<br />
ultrasedicenni, <strong>la</strong> deroga è consentita solo in presenza del consenso di tutti.<br />
235