Scarica il documento - Dipartimento per la Giustizia Minorile
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speciale<br />
anche <strong>per</strong> <strong>il</strong> modello riparativo, <strong>la</strong> considerazione da cui si parte è <strong>il</strong> fallimento del<strong>la</strong><br />
giustizia retributiva, che nel sostituire al<strong>la</strong> vendetta privata <strong>la</strong> vendetta pubblica, è accusata<br />
di svolgere un ruolo di mero controllo sociale sul conflitto individuale, ruolo giudicato<br />
inefficace e insoddisfacente: l’autore del fatto, soggetto al<strong>la</strong> pena, viene stigmatizzato con<br />
effetti controproducenti sul<strong>la</strong> sua identità sociale, mentre <strong>la</strong> vittima vive quasi sempre un<br />
senso di frustrazione e di emarginazione.<br />
<strong>il</strong> modello riparativo intende così promuovere una giustizia penale che non si limiti<br />
ad espropriare <strong>la</strong> vittima del<strong>la</strong> sua vendetta <strong>per</strong> sostituir<strong>la</strong> con <strong>la</strong> vendetta pubblica, ma che<br />
si faccia piuttosto carico del conflitto fra <strong>la</strong> vittima e l’autore del reato e degli strumenti <strong>per</strong><br />
porvi rimedio.<br />
Nel processo penale tradizionale <strong>la</strong> vittima è in qualche modo tenuta fuori dal processo,<br />
che si concentra piuttosto sul fatto e sul suo autore; normalmente <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa<br />
vi può entrare soltanto con <strong>la</strong> costituzione di parte civ<strong>il</strong>e, ma <strong>per</strong> <strong>il</strong> resto svolge un ruolo<br />
molto indiretto ed astratto, in funzione del<strong>la</strong> qualificazione del fatto, che è comunque incentrato<br />
sul soggetto attivo del reato.<br />
è stato detto che tutto ciò non è casuale: se è vero che <strong>la</strong> giustizia penale è sorta <strong>per</strong><br />
arginare <strong>la</strong> vendetta privata, <strong>il</strong> processo diventa <strong>il</strong> luogo <strong>per</strong> allontanare <strong>il</strong> reo dal<strong>la</strong> vittima,<br />
<strong>per</strong> porre f<strong>il</strong>tri e tenere distanti i due contendenti, “legati” soltanto dall’azione risarcitoria,<br />
pure questa mediata dalle rigide forme processuali.<br />
a fronte di questa analisi, <strong>la</strong> giustizia riparativa si pone l’obiettivo ambizioso di<br />
spostare <strong>la</strong> direzione del processo, di dare al<strong>la</strong> vittima uno spazio di ascolto e di rie<strong>la</strong>borazione<br />
del trauma legato all’evento di reato, di restituirle <strong>la</strong> <strong>per</strong>cezione che <strong>la</strong> società<br />
avverte <strong>la</strong> necessità di trovare una risposta che, <strong>per</strong> quanto possib<strong>il</strong>e, ponga rimedio al<br />
torto subito, assumendo i caratteri di una giustizia che mira più al<strong>la</strong> riconc<strong>il</strong>iazione che<br />
al<strong>la</strong> vendetta.<br />
subire un fatto di reato costituisce un’es<strong>per</strong>ienza a volte devastante e, comunque,<br />
sempre più ampia di quanto possa cogliere uno sguardo su<strong>per</strong>ficiale: l’astratta configurazione<br />
formale del reato non è significativa del<strong>la</strong> concreta gravità degli effetti subiti dal<strong>la</strong><br />
vittima, che anche <strong>per</strong> fattispecie di reato lievi possono risultare inaspettati e tutt’altro che<br />
irr<strong>il</strong>evanti, in termini di sofferenza e di disagio, inserendosi in una dimensione esistenziale,<br />
artico<strong>la</strong>ta e complessa, verso cui <strong>il</strong> processo tradizionale mostra una sostanziale indifferenza.<br />
i sentimenti di rabbia, di esclusione, di sofferenza <strong>per</strong> l’ingiustizia subita, restano così<br />
fuori dal processo tradizionale, che si concentra sull’autore del reato, e <strong>il</strong> più delle volte <strong>la</strong><br />
risposta punitiva statuale <strong>la</strong>scia inalterato <strong>il</strong> conflitto e insoddisfatta <strong>la</strong> vittima.<br />
<strong>la</strong> direzione che si intende <strong>per</strong>correre è invece quel<strong>la</strong> di ricomporre <strong>la</strong> frattura che si<br />
è determinata tra l’autore del reato e <strong>la</strong> vittima, mediante <strong>il</strong> tentativo di su<strong>per</strong>are <strong>il</strong> blocco<br />
dei rapporti conseguente al reato.<br />
Quanto agli strumenti giuridici adottati <strong>per</strong> <strong>per</strong>seguire le finalità di tipo riparativo,<br />
non è un caso che <strong>il</strong> modello si sia sv<strong>il</strong>uppato soprattutto nei paesi anglosassoni, maggiormente<br />
attrezzati <strong>per</strong> l’ampia flessib<strong>il</strong>ità dovuta al ruolo meno vinco<strong>la</strong>nte del<strong>la</strong> legge scritta<br />
e, soprattutto, al<strong>la</strong> discrezionalità dell’azione penale.<br />
Ma anche paesi di tradizione europea (Germania, austria) vanno sempre più accogliendo,<br />
dal punto di vista normativo, le istanze provenienti da questo modello.<br />
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