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allegati<br />

e r<strong>il</strong>evanza degli interessi coinvolti. in sintesi, <strong>per</strong> stab<strong>il</strong>ire se un fatto di reato sia mediab<strong>il</strong>e<br />

o meno occorre valutare: <strong>la</strong> scarsa offensività rispetto all’interesse pubblico, ovvero l’esigenza<br />

di una tute<strong>la</strong> rafforzata del<strong>la</strong> sfera privata dell’offeso; <strong>la</strong> praticab<strong>il</strong>ità del tentativo<br />

(se lo consente <strong>il</strong> contesto di azione e le modalità di gestione del conflitto); l’insussistenza<br />

di esigenze di prevenzione generale e speciale, riprovazione del reato ed elevatezza del<br />

rischio sociale.<br />

rispetto al disvalore del fatto, <strong>il</strong> gruppo di ricerca si è chiesto se esso, tradizionalmente<br />

b<strong>il</strong>anciato dal disvalore del<strong>la</strong> sanzione penale, può essere realmente esaurito, in via<br />

alternativa, dal positivo svolgimento di un’attività mediativa. <strong>la</strong> risposta dipende dal tipo<br />

di rapporto che si ritiene configurab<strong>il</strong>e tra diritto penale e giustizia riparativa, cercando di<br />

capire se, oltre ad un rapporto di alternatività-esclusività, si possa par<strong>la</strong>re di complementarietà.<br />

in partico<strong>la</strong>re, se <strong>la</strong> stessa commisurazione del<strong>la</strong> pena possa essere orientata anche da<br />

indici che si riferiscono al positivo es<strong>per</strong>imento di attività mediativo-riparative da parte del<br />

reo. in effetti, <strong>il</strong> positivo es<strong>per</strong>imento di un tentativo di mediazione può azzerare o soltanto<br />

ridurre <strong>il</strong> disvalore del fatto, e in tale prospettiva può paralizzare <strong>la</strong> pretesa punitiva oppure<br />

comportare una mitigazione del<strong>la</strong> pena, essendo valutab<strong>il</strong>e, ad esempio, o come elemento<br />

che entra in gioco nel giudizio sul disvalore penale del<strong>la</strong> condotta, come circostanza attenuante<br />

o come indice commisurativo (ex art. 133 c.p.).<br />

rispetto ai presupposti di praticab<strong>il</strong>ità del tentativo di mediazione, si è partiti dal<strong>la</strong><br />

constatazione che tutti gli strumenti di diversion implicano una rinuncia al<strong>la</strong> piena e completa<br />

esplicazione del contraddittorio dibattimentale <strong>per</strong> l’accertamento del<strong>la</strong> colpevolezza.<br />

<strong>per</strong>ché ciò non si traduca in una sorta di abdicazione a garanzie fondamentali, occorre allora<br />

ritenere praticab<strong>il</strong>e <strong>la</strong> mediazione solo se l’accertamento cui si <strong>per</strong>viene in fase di indagini<br />

preliminari raggiunge uno standard di completezza sufficientemente elevato (tale da poter<br />

fondare una pronuncia di condanna). occorre, cioè, che sussistano sufficienti elementi di<br />

colpevolezza ai fini dell’invio del caso in mediazione.<br />

inoltre, sono necessari, da un <strong>la</strong>to, l’imputab<strong>il</strong>ità del minorenne; dall’altro <strong>il</strong> consenso<br />

dei soggetti principali coinvolti nel<strong>la</strong> mediazione (autore e vittima). l’esigenza che <strong>il</strong> reo<br />

sia posto nel<strong>la</strong> condizione di prendere coscienza e constatare direttamente le conseguenze<br />

umane e materiali del<strong>la</strong> propria azione delittuosa, con auspicab<strong>il</strong>i, positive ri<strong>per</strong>cussioni<br />

sul piano del<strong>la</strong> sua responsab<strong>il</strong>izzazione, implica che tale soggetto sia in grado di agire<br />

intenzionalmente, di comprendere <strong>il</strong> significato antigiuridico del<strong>la</strong> condotta posta in essere<br />

e di considerare un’azione specifica come una tra le possib<strong>il</strong>i alternative comportamentali.<br />

atteso, <strong>per</strong>altro, che <strong>il</strong> tentativo di mediazione è un es<strong>per</strong>imento dall’esito mai scontato in<br />

partenza, <strong>il</strong> cui fallimento determina l’immissione (o <strong>la</strong> reimmissione) del caso all’interno<br />

del circuito penale, risulta evidente che i “bacini di utenza” di queste due diverse forme di<br />

composizione del conflitto devono comunque coincidere: in altri termini, l’autore del reato<br />

attratto nell’orbita del<strong>la</strong> mediazione deve essere un soggetto astrattamente processab<strong>il</strong>e e<br />

punib<strong>il</strong>e.<br />

sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o delle regole procedurali, <strong>il</strong> gruppo di ricerca si è preoccupato di evidenziare<br />

che <strong>la</strong> richiesta di mediazione, da qualunque parte provenga, va sempre trasmessa<br />

al giudice, <strong>il</strong> quale deve limitarsi a constatare che non sussistano gli estremi <strong>per</strong> una<br />

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