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TESI DI LAUREA in Economia Civile VOICE OR - Aiccon

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Con questa legge, la Giunta ha, <strong>in</strong>nanzitutto, voluto dar corpo e piena attuazione allo<br />

Statuto Regionale <strong>in</strong> merito alla partecipazione dei cittad<strong>in</strong>i alle scelte di governo<br />

affermando il pr<strong>in</strong>cipio del metodo partecipativo come “forma ord<strong>in</strong>aria di governo <strong>in</strong><br />

tutti i settori e <strong>in</strong> tutti i livelli amm<strong>in</strong>istrativi” (art. 1, comma 3, lett. “b”); <strong>in</strong> secondo<br />

luogo, realizzare nei processi partecipativi la massima <strong>in</strong>clusività, soprattutto dei<br />

soggetti più deboli e privi di rappresentanza e promuovere forme di auto-organizzazione<br />

e di autogoverno della società civile.<br />

Per quanto riguarda la partecipazione su “scala locale”, la legge prevede la<br />

“promozione e diffusione dei processi partecipativi locali”, <strong>in</strong>centivando le “buone<br />

pratiche” e progetti specifici di attivazione di processi partecipativi promossi da enti<br />

locali, cittad<strong>in</strong>i, associazioni, nonché la def<strong>in</strong>izione di pr<strong>in</strong>cipi che garantiscono<br />

“requisiti essenziali” del processo partecipativo – <strong>in</strong>clusività, trasparenza e pari<br />

opportunità – e il sostegno delle “<strong>in</strong>iziative autonome” della società civile e delle sue<br />

forme associative.<br />

In merito, <strong>in</strong>vece, alle procedure partecipative per le “politiche regionali”, la legge<br />

prevede, oltre alla generalizzazione e sistemizzazione delle procedure partecipative già<br />

presenti <strong>in</strong> molti settori:<br />

a. l’istituzione del “Dibattito Pubblico Regionale”, ovvero la possibilità che, su<br />

grandi <strong>in</strong>terventi, opere pubbliche o questioni di rilevante impatto ambientale e<br />

sociale per la vita dell’<strong>in</strong>tera comunità regionale, si svolga un confronto<br />

pubblico che si articoli sulla base di regole precise, dalla durata di sei mesi,<br />

organizzato e condotto sotto la responsabilità di un organo “terzo”, <strong>in</strong>dipendente<br />

e “neutrale”, che la legge istituisce: l’“Autorità regionale per la garanzia e la<br />

promozione della partecipazione”;<br />

b. un’“azione di sostegno e di supporto ai processi locali di partecipazione”, siano<br />

essi promossi sia dagli enti locali che dai cittad<strong>in</strong>i, o da altri soggetti. La legge<br />

prevede che un ente locale, ma anche un gruppo di cittad<strong>in</strong>i, un’associazione, un<br />

istituto scolastico o anche un’impresa, possano presentare un progetto di<br />

processo partecipativo, <strong>in</strong>torno ad un oggetto ben def<strong>in</strong>ito e circoscritto, della<br />

durata massima di sei mesi, <strong>in</strong>dicando i metodi e gli strumenti più adatti, tali da<br />

assicurare comunque la massima “<strong>in</strong>clusività”, ossia che tutti i punti di vista e<br />

gli <strong>in</strong>teressi siano co<strong>in</strong>volti e che tutti abbiano pari opportunità di esprimersi.<br />

Spetta all’Autorità regionale la valutazione e l’ammissione dei progetti<br />

presentati, sulla base di una serie di condizioni e requisiti che la legge <strong>in</strong>dica.<br />

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