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valorizzazione degli effluenti di allevamento e loro gestione ... - ARAL

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Lo stesso articolo specifica infatti che “il gas naturale (NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinatoalla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa,con l’applicazione delle aliquote <strong>di</strong> cui all’allegato I (n.d.r. riportate sopra), al momento dellafornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per usoproprio.”Oggetto dell’imposizione tributaria è “il gas naturale”, in coerenza con quanto stabilito nellaDirettiva che lo include tra i prodotti energetici che gli Stati membri devono obbligatoriamentesottoporre ad accisa. E’ questa una novità nel settore, in quanto per il gas metano, il precedentequadro normativo identificava il momento della nascita dell’obbligazione tributaria “nellafabbricazione” o “nell’importazione” e, nella successiva immissione in consumo, il momento in cuil’accisa <strong>di</strong>viene esigibile.Il comma 5, sempre dell'art. 26, <strong>di</strong>sciplina le miscele e stabilisce come deve essere applicata latassazione in relazione alla <strong>di</strong>fferente concentrazione del metano (inteso come singoloidrocarburo) e <strong>degli</strong> altri idrocarburi, nel gas naturale. In particolare è stabilito, mutuando ilprecedente criterio, che le miscele gassose in cui il metano inteso come singolo idrocarburo e glialtri idrocarburi sono contenuti nella miscela in misura non inferiore al 70 cento in volume sono daconsiderarsi alla stessa stregua del gas naturale e pertanto, per tali miscele la relativa aliquota <strong>di</strong>accisa deve essere applicata all’intero volume; viceversa, per le miscele gassose in cui lapercentuale <strong>di</strong> metano (inteso come singolo idrocarburo) e gli altri idrocarburi risultano inferiori al70 per cento del volume complessivo, ferma restando l’applicazione dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5(tassazione per equivalenza), l’imposta verrà applicata proporzionalmente al solo contenuto <strong>di</strong>idrocarburi presenti nella miscela gassosa. Per le miscele <strong>di</strong> gas naturale con aria o con altri gasottenuti nelle officine del gas <strong>di</strong> città, l’imposta si applica con riguardo ai quantitativi <strong>di</strong> gas naturaleoriginari, secondo le percentuali soprain<strong>di</strong>cate, impiegate nelle miscelazioni. Per le miscele <strong>di</strong> gasottenuto nelle officine del gas <strong>di</strong> città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo <strong>di</strong> lavorazioneche utilizzi metano o altra materia prima, l’imposta si applica sulla percentuale <strong>di</strong> metano puro cherisulta in esso contenuta.Interessante il successivo comma 6 che prevede che le miscele gassose <strong>di</strong> origine biologica,destinate agli usi propri del soggetto che le produce, “non sono sottoposte ad accisa”. Talecomma limita evidentemente l'esenzione al solo autoproduttore lasciando quin<strong>di</strong> intendere che intutti gli altri casi l'imposizione rimanga e sia basata sul combustibile <strong>di</strong> riferimento. Non è inoltrechiaro se il comma 5 si riferisce anche a miscele prodotte con gas <strong>di</strong> origine biologica.Alcune considerazioniL'analisi legislativa <strong>di</strong> cui ai punti precedenti, validata dalla bibliografia <strong>di</strong> settore e sommataall'esperienza che il CTI ha maturato nell'ambito delle attività normative svolte in materia <strong>di</strong>Progetto Pilota SATA “Valorizzazione <strong>effluenti</strong> <strong>di</strong> <strong>allevamento</strong> e <strong>loro</strong> <strong>gestione</strong> comprensoriale“ – pag. 91

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