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Volume 2 (61 Mb) - Comune di Uggiate-Trevano

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IL SETTECENTO: SECOLO DI RIFORME 621<br />

Biagio Somaino qm. Carlo pertiche 15 e mezza ed è la partita per contro a detto Tajana,<br />

e pagherà annualmente lire 19.7.6 oltre a lire 9.13.9 per la convenzione sino a 11<br />

novembre 1768, cosicché gli anni 30 scaderanno nel 1798 come sopra.<br />

Carlo Tettamanzi qm. Giuseppe pertiche 6 ed è la partita successiva a quella <strong>di</strong><br />

Biaggio Somaino e pagherà annualmente lire 7. 10 oltre a lire 3.15 per la convenzione<br />

sino li 11 novembre 1768 e gli anni 30 scaderanno nel 1798 come sopra.<br />

Andrea Tettamanzi qm. Giuseppe pertiche 2 ed è la partita successiva a quella <strong>di</strong><br />

Carlo Tettamanzi, e pagherà annualmente lire 2.10 e gli 30 anni scaderanno nel 1798<br />

come sopra.<br />

Colle clausole, convenzioni, obbligazioni, ed intelligenze spiegate nelli appontamenti<br />

delli giorni 15 – 16 e 21 settembre 1766 e successivi, e che qui devono intendersi<br />

per novamente descritti per la loro plenaria osservanza ed esecuzione.<br />

Pertanto li Signori Deputati dell’Estimo, del Personale, Sindaco, Consoli in nome<br />

della loro Comunità hanno fatto il presente affitto con tutte le solennità etc. e nelle più<br />

valide forme etc. e si obbligano a mantenerglielo in nome <strong>di</strong> detta Comunità per il tempo<br />

come sopra convenuto né <strong>di</strong> mai contravenire etc.<br />

E li affittuari soprascritti nella più valida forma si obbligano con la loro persona e<br />

beni presenti e futuri, e così obbligano li loro ere<strong>di</strong> e successori a adempire le succennate<br />

convenzioni, e <strong>di</strong> pagare annualmente li fitti rispettivi come sopra stabiliti per la<br />

festa <strong>di</strong> san Martino <strong>di</strong> ciascun anno durante la soddetta locazione ed ogni cosa annessa<br />

e connessa alla medesima convenzione in pena d’ogni dano e spesa etc. e colli seguenti<br />

patti.<br />

Patto che nessuno de detti affittuari per qualunque titolo possino dare ai loro padroni,<br />

o cre<strong>di</strong>tori il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> detti fon<strong>di</strong> che loro hanno in affitto durante il presente, ma<br />

in questo caso debbano ipso facto retrocedersi alla Comunità e si daranno per decaduti<br />

dall’affitto, volendo la Comunità che niuno de compadroni o cre<strong>di</strong>tori abbino da inquietare<br />

il presente affitto, acciò l’affittuario possa aver amore a renderli fecon<strong>di</strong>, ed<br />

ubertosi in favore della Comunità.<br />

Altro patto, se alcuno de soddetti affittuari si assentasse dalla Comunità, e che andasse<br />

ad abitare in tanta <strong>di</strong>stanza che lui medesimo o suoi non potessero lavorare detti<br />

fon<strong>di</strong>, in tal caso sia obbligato affittarlo a persone abitanti in <strong>Uggiate</strong>, e non mai a forastieri<br />

<strong>di</strong> questa Comunità, ed in caso che la sua assenza fosse per delitto grave, che<br />

s’intenda ipso facto decaduto dall’affitto presente, e che l’utile della miglioria sia della<br />

Comunità etc.<br />

Li quali affittuari Deputati, Sindaci e Consoli si obbligano reciprocamente etc. li secon<strong>di</strong><br />

in nome della loro Comunità <strong>di</strong> far sì che il presente affitto sortisca il plenario suo<br />

effetto etc. E <strong>di</strong> tutti i premessi atti etc. usando etc. ne sono stato rogato etc. attestando<br />

etc. e per fede etc.<br />

Sottoscritto: Pier Antonio Mainoni Regio Cancelliere.<br />

Allegato n. 5<br />

1770. Li 5 maggio <strong>Uggiate</strong>.<br />

Francesco Maria Zoppi – Debito 1768 L. 44.1.3<br />

Pagato L. 23.5.-<br />

Resta L. 20.16.3 L. 20.16.3

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