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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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Il testo originale del regio decreto del 21 giugno 1942, n. 929 9 induceva<br />

ad affermare che solo la funzione di indicazione di provenienza, la<br />

funzione, per così dire, di “stato civile” 10 potesse essere considerata<br />

funzione giuridicamente protetta 11 perché essa prevedeva un forte<br />

collegamento tra marchio e impresa: legittimazione esclusiva<br />

dell‟imprenditore alla registrazione del marchio, ex art 22 l.m.; divieto di<br />

cessione del marchio senza l‟azienda o un ramo di essa, ex art. 15 l.m.;<br />

decadenza del marchio per cessazione definitiva dell‟impresa, ex art. 43,<br />

2° comma l. m.. Il D. Lgs. 480/1992, prevedendo la libera circolazione<br />

del marchio indipendentemente dall‟azienda di riferimento (art.15 l. m,<br />

ora art. 23 CPI 12 ), ha sicuramente allentato il suddetto collegamento e<br />

quindi ha accordato alla funzione di garanzia qualitativa e alla funzione<br />

attrattiva nuova attenzione. A mio parere 13 , nonostante nei<br />

“considerando” che introducono la Direttiva 14 della quale la legge<br />

vigente è attuazione si dica che la tutela accordata al marchio “mira in<br />

particolare a garantir(ne) la funzione d‟origine”, non è più possibile<br />

attribuire al marchio esclusivamente una funzione giuridicamente tutelata<br />

di indicazione di provenienza perché il CPI contempla diverse ipotesi di<br />

coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da soggetti diversi (nel<br />

prosieguo della trattazione esaminerò l‟art. 6 CPI relativo alla comunione<br />

di marchio) ergo non è più possibile, attraverso il marchio, risalire ad<br />

un‟unica origine imprenditoriale perché il legislatore tutela anche altri<br />

interessi oltre a quelli tutelati dalla funzione distintiva del marchio, quali<br />

quelli dei consumatori a non essere ingannati da un uso scorretto del<br />

marchio. Mi riferisco al rischio che può profilarsi a seguito<br />

9 R. D. 21 Giugno 1942, n.929 da ora in avanti legge marchi (l.m.)<br />

10 L‟espressione è di GUGLIELMETTI, op. cit., p. 9<br />

11 Di opinione contraria è GUGLIELMETTI, op. cit., p.10ss., sostenitore della tesi della<br />

funzione del marchio come segno distintivo del prodotto in sé e per sé, secondo la quale,<br />

funzione essenziale del marchio è quella di individuare dei prodotti e non l‟organismo che li<br />

produce o commercia.<br />

12 Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30<br />

13 In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p.<br />

150; DI CATALDO, op. cit., p.20<br />

14 Direttiva n.89/104/CE cit.<br />

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