20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dello sfruttamento da parte del singolo coinventore tramite<br />

concessione di licenza, pur contemplando la possibilità per i<br />

comunisti contrari di esigere un compenso. Un Autore 267 ha<br />

analizzato la questione della sorte spettante al licenziatario del<br />

contitolare, che abbia stipulato il contratto in assenza del<br />

consenso degli altri partecipanti alla comunione. Egli afferma<br />

che “costui non debba essere considerato contraffattore: la sua<br />

posizione è infatti piuttosto singolare. Se tale licenziatario<br />

dovesse essere considerato contraffattore, allo stesso modo<br />

dovrebbero essere qualificati il licenziante, che pure è contitolare<br />

del brevetto, o il partecipante alla comunione che sfrutti in<br />

proprio il brevetto stesso. Pare francamente eccessivo giungere<br />

ad una tale conclusione. Eppure i dubbi permangono. Molto più<br />

coerente è la regola statunitense che, partendo dal presupposto<br />

secondo il quale il contitolare ha la più ampia libertà nello<br />

sfruttamento (produttivo e negoziale) del brevetto, senza dovere<br />

rendere conto del proprio operato agli altri, pretende che tutti i<br />

partecipanti alla comunione esercitino congiuntamente l‟azione<br />

di contraffazione.” 268 Relativamente alla possibilità di<br />

sfruttamento diretto del brevetto intestato congiuntamente a più<br />

persone, si registra uno scontro dottrinale: una parte della<br />

dottrina 269 sostiene che la norma ex art. 1102 c.c., secondo la<br />

quale ciascuno dei partecipanti può servirsi della cosa comune se<br />

non ne altera la destinazione e non impedisce agli altri<br />

partecipanti di farne parimenti uso, permette lo sfruttamento<br />

diretto dell‟invenzione al singolo contitolare; un‟altra, 270 invece,<br />

nega la legittimità dell‟uso da parte del singolo della cosa<br />

267 GAND<strong>IN</strong>, Uno per tutti e tutti per uno:comunione di brevetto e istruzioni per l’uso in un<br />

precedente della suprema corte , in Giur. It., 10 / 2001, p. 1350<br />

268 GAND<strong>IN</strong>,op. cit., p.1350<br />

269 AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981, p.255<br />

270 ALBERT<strong>IN</strong>I, op. cit., p.2244<br />

111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!