LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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4.2.2Controllo e direzione unitaria<br />
Posto che il controllo rappresenta un elemento necessario del<br />
gruppo, elemento la cui sussistenza deve essere accertata in<br />
concreto, si pongono divergenze in dottrina sull‟identificazione<br />
di un eventuale ulteriore requisito del gruppo che deve porsi<br />
accanto al controllo. Per una parte della dottrina 304 , infatti, la<br />
sussistenza di un gruppo richiede non soltanto la relazione di<br />
controllo fra le società ma altresì un‟ effettiva “direzione<br />
unitaria” della società holding sulle controllate; al contrario, per<br />
altra parte della dottrina 305 la stesso nozione di controllo è<br />
sufficiente per identificare il fenomeno del gruppo. Un Autore 306 ,<br />
che condivide il secondo orientamento dottrinale, rileva che “il<br />
requisito di una “direzione unitaria” risulta omesso dalle norme<br />
più recenti che hanno posto una correlazione fra “controllo” e<br />
“gruppo”, quali ad esempio l‟art. 60 del T.U. delle leggi in<br />
materia bancaria e creditizia (dove l‟attività di direzione e<br />
coordinamento della società capogruppo appare richiamata<br />
unicamente quale presupposto del controllo , nello specifico<br />
settore creditizio) (…) e che la sufficienza del rapporto di<br />
controllo è stata accolta anche nell‟ambito della disciplina<br />
comunitaria 307 per configurare il gruppo quale “unica impresa”<br />
sia pure ai fini antitrust.” 308 A parere di chi scrive, la tesi<br />
secondo la quale la nozione di controllo è sufficiente per<br />
identificare il fenomeno del gruppo è la più condivisibile.<br />
Personalmente ritengo che il potere in capo alla società<br />
capogruppo o alla holding di dirigere e influenzare le società<br />
304<br />
SCHIANO DI PEPE, Il gruppo di imprese, Milano, 1990, p. 17 ss.<br />
305<br />
GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, p. 225<br />
306<br />
MUSSO, op. cit.,p. 42<br />
307<br />
Comm. CEE, 21 dicembre 1988, in Giur. ann. dir. ind.,1990, p. 973 “Il fatto che le società<br />
madri abbiano il controllo delle rispettive affiliate è sufficiente per considerare i gruppi singole<br />
imprese”.<br />
308<br />
MUSSO, op. cit.,p. 42<br />
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