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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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4.2.2Controllo e direzione unitaria<br />

Posto che il controllo rappresenta un elemento necessario del<br />

gruppo, elemento la cui sussistenza deve essere accertata in<br />

concreto, si pongono divergenze in dottrina sull‟identificazione<br />

di un eventuale ulteriore requisito del gruppo che deve porsi<br />

accanto al controllo. Per una parte della dottrina 304 , infatti, la<br />

sussistenza di un gruppo richiede non soltanto la relazione di<br />

controllo fra le società ma altresì un‟ effettiva “direzione<br />

unitaria” della società holding sulle controllate; al contrario, per<br />

altra parte della dottrina 305 la stesso nozione di controllo è<br />

sufficiente per identificare il fenomeno del gruppo. Un Autore 306 ,<br />

che condivide il secondo orientamento dottrinale, rileva che “il<br />

requisito di una “direzione unitaria” risulta omesso dalle norme<br />

più recenti che hanno posto una correlazione fra “controllo” e<br />

“gruppo”, quali ad esempio l‟art. 60 del T.U. delle leggi in<br />

materia bancaria e creditizia (dove l‟attività di direzione e<br />

coordinamento della società capogruppo appare richiamata<br />

unicamente quale presupposto del controllo , nello specifico<br />

settore creditizio) (…) e che la sufficienza del rapporto di<br />

controllo è stata accolta anche nell‟ambito della disciplina<br />

comunitaria 307 per configurare il gruppo quale “unica impresa”<br />

sia pure ai fini antitrust.” 308 A parere di chi scrive, la tesi<br />

secondo la quale la nozione di controllo è sufficiente per<br />

identificare il fenomeno del gruppo è la più condivisibile.<br />

Personalmente ritengo che il potere in capo alla società<br />

capogruppo o alla holding di dirigere e influenzare le società<br />

304<br />

SCHIANO DI PEPE, Il gruppo di imprese, Milano, 1990, p. 17 ss.<br />

305<br />

GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, p. 225<br />

306<br />

MUSSO, op. cit.,p. 42<br />

307<br />

Comm. CEE, 21 dicembre 1988, in Giur. ann. dir. ind.,1990, p. 973 “Il fatto che le società<br />

madri abbiano il controllo delle rispettive affiliate è sufficiente per considerare i gruppi singole<br />

imprese”.<br />

308<br />

MUSSO, op. cit.,p. 42<br />

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