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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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mancata o insufficiente attuazione dell‟invenzione consegue non<br />

la decadenza dal brevetto, ma solo la possibilità di licenza<br />

obbligatoria dello stesso, salva la decadenza nel caso di protratta<br />

inattuazione dell‟invenzione per due anni dopo la concessione di<br />

licenza obbligatoria. Lo stesso Autore ritiene che differenziare i<br />

termini di durata del brevetto e aumentare progressivamente le<br />

tasse brevettuali col passare degli anni, così come avviene in<br />

Germania, potrebbe costituire un ulteriore, non trascurabile,<br />

disincentivo contro gli stalli decisionali dei contitolari. E‟<br />

opportuno tenere presente che i contrasti giurisprudenziali e<br />

dottrinali cui ho fatto sopra riferimento nascono dal fatto che<br />

l‟art. 6 CPI, per disciplinare i casi in cui il diritto di brevetto sia<br />

intestato contemporaneamente a più soggetti, rinvia sic et<br />

simpliciter alla disciplina della comunione civilistica, prevista<br />

per i beni materiali, senza tener conto delle peculiarità del diritto<br />

di brevetto che, invece, è un bene immateriale. “Proprio per<br />

evitare i riflessi di una disciplina pensata esclusivamente per la<br />

contitolarità dei beni «materiali», come appunto è quella<br />

codicistica, la maggior parte degli ordinamenti stranieri si è data<br />

una regolamentazione ad hoc. (…) La regola nei vari diritti<br />

scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa,<br />

direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,<br />

producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della<br />

Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro<br />

dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare<br />

in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per<br />

l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia<br />

richiesta. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora<br />

l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da<br />

risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. La licenza obbligatoria non viene<br />

concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volontà<br />

del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza<br />

di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta<br />

nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La<br />

concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa<br />

dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata<br />

entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura<br />

tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”.<br />

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