LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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mancata o insufficiente attuazione dell‟invenzione consegue non<br />
la decadenza dal brevetto, ma solo la possibilità di licenza<br />
obbligatoria dello stesso, salva la decadenza nel caso di protratta<br />
inattuazione dell‟invenzione per due anni dopo la concessione di<br />
licenza obbligatoria. Lo stesso Autore ritiene che differenziare i<br />
termini di durata del brevetto e aumentare progressivamente le<br />
tasse brevettuali col passare degli anni, così come avviene in<br />
Germania, potrebbe costituire un ulteriore, non trascurabile,<br />
disincentivo contro gli stalli decisionali dei contitolari. E‟<br />
opportuno tenere presente che i contrasti giurisprudenziali e<br />
dottrinali cui ho fatto sopra riferimento nascono dal fatto che<br />
l‟art. 6 CPI, per disciplinare i casi in cui il diritto di brevetto sia<br />
intestato contemporaneamente a più soggetti, rinvia sic et<br />
simpliciter alla disciplina della comunione civilistica, prevista<br />
per i beni materiali, senza tener conto delle peculiarità del diritto<br />
di brevetto che, invece, è un bene immateriale. “Proprio per<br />
evitare i riflessi di una disciplina pensata esclusivamente per la<br />
contitolarità dei beni «materiali», come appunto è quella<br />
codicistica, la maggior parte degli ordinamenti stranieri si è data<br />
una regolamentazione ad hoc. (…) La regola nei vari diritti<br />
scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa,<br />
direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,<br />
producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della<br />
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro<br />
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare<br />
in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per<br />
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia<br />
richiesta. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora<br />
l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da<br />
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. La licenza obbligatoria non viene<br />
concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volontà<br />
del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza<br />
di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta<br />
nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La<br />
concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa<br />
dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata<br />
entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura<br />
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”.<br />
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