20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gli artt. 33-37 l. aut. disciplinano alcuni tipi di opere composte<br />

da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non solo<br />

distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, e precisamente<br />

le opere liriche, le operette, i melologhi, le composizioni<br />

musicali con parole, i balli e balletti musicali. L‟art. 33 l. aut.<br />

prevede che i collaboratori possano, con apposite convenzioni,<br />

derogare alla disciplina contenuta negli artt. 34-36, disciplina<br />

diversa da quella ex art. 10 l. aut. proprio in virtù del fatto che<br />

nelle opere composte i diversi contributi che le compongono<br />

sono distinguibili e separabili. L‟art. 34 l. aut., infatti, non rinvia<br />

sic et simpliciter alla disciplina della comunione civilistica ma<br />

prevede che “l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica<br />

spetta all‟autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti<br />

derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione<br />

economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo<br />

contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera<br />

che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre<br />

quarti del valore complessivo dell‟opera. Nelle operette, nei<br />

melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e<br />

balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.<br />

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e<br />

indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi<br />

seguenti”. Un altro tipo di opera composta è rappresentato<br />

dall‟opera cinematografica che è prevista sia nell‟elenco delle<br />

opere protette dagli artt. 1 l. aut. 233 e 2575 c.c. sia in quello<br />

233 Art. 1, 1° comma, l. aut. “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di<br />

carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,<br />

all‟architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di<br />

espressione.<br />

96

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!