LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gli artt. 33-37 l. aut. disciplinano alcuni tipi di opere composte<br />
da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non solo<br />
distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, e precisamente<br />
le opere liriche, le operette, i melologhi, le composizioni<br />
musicali con parole, i balli e balletti musicali. L‟art. 33 l. aut.<br />
prevede che i collaboratori possano, con apposite convenzioni,<br />
derogare alla disciplina contenuta negli artt. 34-36, disciplina<br />
diversa da quella ex art. 10 l. aut. proprio in virtù del fatto che<br />
nelle opere composte i diversi contributi che le compongono<br />
sono distinguibili e separabili. L‟art. 34 l. aut., infatti, non rinvia<br />
sic et simpliciter alla disciplina della comunione civilistica ma<br />
prevede che “l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica<br />
spetta all‟autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti<br />
derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione<br />
economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo<br />
contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera<br />
che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre<br />
quarti del valore complessivo dell‟opera. Nelle operette, nei<br />
melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e<br />
balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.<br />
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e<br />
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi<br />
seguenti”. Un altro tipo di opera composta è rappresentato<br />
dall‟opera cinematografica che è prevista sia nell‟elenco delle<br />
opere protette dagli artt. 1 l. aut. 233 e 2575 c.c. sia in quello<br />
233 Art. 1, 1° comma, l. aut. “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di<br />
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,<br />
all‟architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di<br />
espressione.<br />
96