di disposizione del diritto di esclusiva di quest‟ultima e non è quindi affetta da nullità”. La giurisprudenza successiva alla riforma del 1992 ha senz‟altro riconosciuto la validità degli accordi di coesistenza. 185 Sotto il profilo dell‟inganno dei consumatori che potrebbe derivare dagli accordi di coesistenza che cristallizzano la convivenza di marchi confondibili, personalmente ritengo che, in forza di questi accordi, non dovrà comunque mai consentirsi un uso decettivo del marchio e che, in via analogica, debba trovare applicazione l‟art. 23,4° comma, CPI. Il patto di coesistenza è un atto dispositivo, il CPI all‟art. 23, 4° comma, 186 per altre ipotesi di disposizione del diritto di marchio, prevede che “in ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del pubblico” ergo il consenso del titolare non può comunque tradursi in inganno per il pubblico; “quando tale ingannevolezza sussiste, il contratto (consenso o accordo di coesistenza) sarà nullo e la nullità del marchio successivo per difetto di novità potrà essere fatta valere, ai sensi dell‟art. 59,1° comma, l.m. 187 (ora art. 122, 2°comma, CPI 188 ) dal titolare del diritto anteriore, il quale potrà anche 185 La validità di accordi di coesistenza tra marchi è attestata da Trib. Milano, 26 febbraio 1996, in Rep. Foro it.,1999, p. 98; Trib. Milano, 16 marzo 2000, e App. Milano, 9 gennaio 2004, entrambe in Riv. dir. ind., 2004, , p. 277 ; Cass. civ.,Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, 49, 67 “Gli accordi di coesistenza non hanno carattere “dispositivo”, poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio (…)” 186 Anteriormente all‟ emanazione del CPI l‟art. 15,4°comma, l.m. conteneva la stessa disposizione. 187Ricordiamo che il D. Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, ha sancito il passaggio dal regime di nullità assoluta a quella relativa, ha cioè soppresso la legittimazione dei terzi e del Pubblico Ministero all‟ azione di nullità, quando essa sia fondata sul conflitto con anteriori diritti di marchio. Il regime di nullità relativa si collega al rilievo del consenso del titolare del marchio e alla liberà di scelta di quest‟ultimo se agire o non agire per la contraffazione del marchio. FRASSI, Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D. Lgs. 447/99, in Riv. dir. ind.,2000, p. 164, secondo la quale “Fino alla riforma del 1999, gli accordi di coesistenza erano sempre soggetti alla spada di Damocle che un terzo agisse per far dichiarare la nullità per mancanza di novità del segno successivo (…) sono oggi più stabili perché la questione del difetto di novità è, nel sistema della nullità relativa, una questione divenuta disponibile.” 188 Art. 122, 2°comma, CPI “L‟azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori (…) può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o avente diritto” 76
agire in contraffazione.” 189 Per un orientamento dottrinale, “non è plausibile l‟ipotesi che sia automaticamente (o anche solo normalmente) ingannevole la coesistenza di segni simili o identici per prodotti uguali o affini. Perché ci sia inganno occorre insomma qualcosa di più di quello che giustificherebbe, dal punto di vista del titolare del marchio anteriore, un‟azione di contraffazione o di nullità della registrazione posteriore, oppure un‟ opposizione alla registrazione.” 190 E‟ mia convinzione che i patti di coesistenza che legittimano la presenza sul mercato di segni interferenti non siano causa, sic et simpliciter, di un inganno del pubblico; tale inganno può essere evitato dalle parti attraverso l‟adozione di distinguishing additions oppure attraverso un‟adeguata informazione del consumatore, o la differenziazione dei prodotti confondibili. 189 SENA, op. cit., p. 187 190 SPOLIDORO, op. cit., p. 199 77
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CONCLUSIONE Alla fine di questo stu
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FEDELE, La comunione, in Tratt. di
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App. Milano, 24 ottobre 1958, in Ri