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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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agire in contraffazione.” 189 Per un orientamento dottrinale, “non è<br />

plausibile l‟ipotesi che sia automaticamente (o anche solo normalmente)<br />

ingannevole la coesistenza di segni simili o identici per prodotti uguali o<br />

affini. Perché ci sia inganno occorre insomma qualcosa di più di quello<br />

che giustificherebbe, dal punto di vista del titolare del marchio anteriore,<br />

un‟azione di contraffazione o di nullità della registrazione posteriore,<br />

oppure un‟ opposizione alla registrazione.” 190 E‟ mia convinzione che i<br />

patti di coesistenza che legittimano la presenza sul mercato di segni<br />

interferenti non siano causa, sic et simpliciter, di un inganno del<br />

pubblico; tale inganno può essere evitato dalle parti attraverso l‟adozione<br />

di distinguishing additions oppure attraverso un‟adeguata informazione<br />

del consumatore, o la differenziazione dei prodotti confondibili.<br />

189 SENA, op. cit., p. 187<br />

190 SPOLIDORO, op. cit., p. 199<br />

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