LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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sub concedere a terzi ad esso estranei, senza l‟implicito o<br />
esplicito consenso della società capogruppo, un marchio di cui<br />
quest‟ultima sia titolare esclusiva.” 373 Prima di esaminare la<br />
fattispecie della licenza del marchio di gruppo mi soffermo<br />
brevemente su un‟ultima ipotesi di trasferimento del marchio di<br />
gruppo, quella del trasferimento del marchio di gruppo<br />
coincidente con la ditta. L‟ipotesi in esame riguarda il caso in cui<br />
il segno prescelto come marchio di gruppo sia utilizzato allo<br />
stesso tempo come ditta o nome sociale. E‟ da ricordare che ai<br />
sensi dell‟art. 2563, 2° comma, c.c. “La ditta, comunque sia<br />
formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla<br />
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565” e che ai<br />
sensi dell‟art. 2565, 1° comma, c. c “La ditta non può essere<br />
trasferita separatamente dall'azienda,” pertanto, potrebbe<br />
ritenersi che il trasferimento del marchio di gruppo- ditta, per un<br />
verso, non potrebbe avere luogo indipendentemente dal<br />
trasferimento dell‟azienda, per altro, violerebbe il principio della<br />
connessione tra ditta e imprenditore. Un orientamento<br />
dottrinale, 374 ritiene legittimo il trasferimento del marchio di<br />
gruppo-ditta se si ammette il superamento della connessione<br />
citata, “la pratica di utilizzare lo stesso segno come marchio e<br />
come ditta o nome nell‟ambito del gruppo, dimostra ancora che<br />
il nome può essere utilizzato anche indipendentemente<br />
dall‟azienda cui ha fatto originariamente capo, purché il nuovo<br />
imprenditore condivida le caratteristiche fondamentali<br />
dell‟attività produttiva e il nuovo uso non sia di inganno per il<br />
consumatore.” 375<br />
373 Trib. Palermo, 30 maggio 1991, in Giur. ann. dir. ind., 1991, p. 556<br />
374 PETTITI, op. cit., p. 128<br />
375 PETTITI, op. cit., p. 128<br />
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