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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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convenzionalmente le modalità dell‟uso comune del marchio 70 . Una<br />

parte della dottrina 71 , ritiene questa idea solo in parte corretta, sostenendo<br />

che “quel che occorre, perché vi sia un uso non ingannevole del marchio,<br />

è che l‟uso comune si svolga di fatto in un certo modo: che i prodotti dei<br />

condomini, pur provenienti da imprese diverse, siano privi di differenze<br />

qualitative rilevanti, si presentino cioè al mercato come prodotti<br />

provenienti da una stessa impresa. Non importa, per contro, se vi sia, e<br />

che forma abbia, un regolamento pattizio di tale attività. (…) L‟ esistenza<br />

di un regolamento potrà solo costituire un indice della concertazione<br />

nell‟uso del marchio, dovendosi tuttavia sempre verificare la realtà<br />

fattuale della sua esecuzione”. 72 Secondo un‟altra parte 73 , invece,<br />

“attraverso il richiamo sistematico all‟art. 15, 2° comma, l.m., che<br />

prevedeva espressamente il couso da parte di più licenziatari esclusivi,<br />

purché essi si obbligassero ad utilizzare il marchio per contraddistinguere<br />

prodotti aventi caratteristiche uguali e predeterminate, ammette la<br />

comunione di marchio fra imprese indipendenti purché la domanda di<br />

registrazione sia accompagnata da un accordo di cooperazione, in base al<br />

quale i contitolari del marchio si impegnino ad utilizzarli per prodotti<br />

vincolati a un determinato disciplinare comune.” 74 Gli orientamenti<br />

dottrinali citati, concordi sulla necessità dell‟uso concertato del marchio,<br />

sostengono opinioni contrastanti sul grado di formalità dell‟accordo: il<br />

primo guarda alla realtà fattuale della sua esecuzione, il secondo ritiene<br />

necessario un accordo formale. A parere di chi scrive, l‟ inesistenza di un<br />

quadro pattizio formale non esclude che in concreto vi sia un uso<br />

concertato del marchio che consente ai contitolari di rispettare la qualità<br />

della merce già conosciuta, lo standard qualitativo della produzione ergo<br />

gli interessi dei consumatori.<br />

70 In questo senso le sentenze del caso “Fioravanti,” Trib. Milano, 11giugno 1992 e App.<br />

Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss<br />

71 DI CATALDO, op. cit., p. 10<br />

72 DI CATALDO, op. cit., p. 10<br />

73 SENA, op. cit., p. 126ss<br />

74 SENA, op. cit., p. 126ss<br />

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