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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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4.2 Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di<br />

collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate<br />

Premetto che nel nostro ordinamento manca non solo una disciplina<br />

organica, ma anche una definizione giuridica di gruppo di imprese o di<br />

società. 282 Il legislatore, nell‟emanare il D. Lgs. n. 6/2003, infatti, pur<br />

agendo in attuazione della delega ad esso attribuita dalla Legge del 3<br />

ottobre 2001 283 , ha preferito non affrontare direttamente il fenomeno dei<br />

gruppi di società attraverso regole definitorie e di disciplina, così come<br />

lo autorizzava la norma delegante (art. 10 284 ). Anche dopo la riforma del<br />

diritto societario, pertanto, è presente, nel nostro ordinamento, non una<br />

disciplina organica del fenomeno ma una disciplina giuridica relativa a<br />

singole fattispecie inerenti al gruppo di società 285 . Un riferimento al<br />

gruppo di società, ad esempio, è contenuto nella disciplina dei<br />

provvedimenti urgenti per l‟amministrazione straordinaria delle grandi<br />

imprese in crisi, nella quale si prevede che l‟assoggettamento<br />

all‟amministrazione straordinaria di una società del gruppo può<br />

comportare la soggezione alla stessa procedura delle altre società del<br />

282<br />

Nella pratica vengono costituiti più frequentemente gruppi di società anziché gruppi di<br />

imprese, il che ovviamente non esclude che, sia pure con un‟incidenza (sotto un profilo<br />

statistico) di gran lunga inferiore, esistano gruppi dei quali fanno parte imprese individuali.<br />

283<br />

Legge del 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, in<br />

Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234<br />

284<br />

Art. 10, 1°comma (Gruppi) “ La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e<br />

criteri direttivi: a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da<br />

assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse<br />

del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che<br />

le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c)<br />

prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali<br />

riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della<br />

società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni<br />

per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.”<br />

285<br />

Ad esempio legge n.2 del 28 gennaio 2009, che ha convertito con modifiche il c.d. Decreto<br />

Anticrisi, rende operative le modifiche normative in materia di gruppi d'imprese, riguardanti<br />

soprattutto: l'informativa societaria, il bilancio di esercizio, l'allineamento della tassazione delle<br />

attività d'impresa in Italia a quella degli altri Stati europei, il coordinamento della fiscalità<br />

societaria con quella dei soci, la struttura finanziaria dell'impresa, i nuovi istituti tributari del<br />

consolidato fiscale nazionale e della trasparenza, la disciplina fiscale delle controllate estere,<br />

l'esterovestizione delle holding.<br />

285<br />

PETTITI, op. cit., p.8<br />

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