LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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4.2 Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di<br />
collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate<br />
Premetto che nel nostro ordinamento manca non solo una disciplina<br />
organica, ma anche una definizione giuridica di gruppo di imprese o di<br />
società. 282 Il legislatore, nell‟emanare il D. Lgs. n. 6/2003, infatti, pur<br />
agendo in attuazione della delega ad esso attribuita dalla Legge del 3<br />
ottobre 2001 283 , ha preferito non affrontare direttamente il fenomeno dei<br />
gruppi di società attraverso regole definitorie e di disciplina, così come<br />
lo autorizzava la norma delegante (art. 10 284 ). Anche dopo la riforma del<br />
diritto societario, pertanto, è presente, nel nostro ordinamento, non una<br />
disciplina organica del fenomeno ma una disciplina giuridica relativa a<br />
singole fattispecie inerenti al gruppo di società 285 . Un riferimento al<br />
gruppo di società, ad esempio, è contenuto nella disciplina dei<br />
provvedimenti urgenti per l‟amministrazione straordinaria delle grandi<br />
imprese in crisi, nella quale si prevede che l‟assoggettamento<br />
all‟amministrazione straordinaria di una società del gruppo può<br />
comportare la soggezione alla stessa procedura delle altre società del<br />
282<br />
Nella pratica vengono costituiti più frequentemente gruppi di società anziché gruppi di<br />
imprese, il che ovviamente non esclude che, sia pure con un‟incidenza (sotto un profilo<br />
statistico) di gran lunga inferiore, esistano gruppi dei quali fanno parte imprese individuali.<br />
283<br />
Legge del 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, in<br />
Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234<br />
284<br />
Art. 10, 1°comma (Gruppi) “ La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e<br />
criteri direttivi: a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da<br />
assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse<br />
del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che<br />
le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c)<br />
prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali<br />
riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della<br />
società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni<br />
per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.”<br />
285<br />
Ad esempio legge n.2 del 28 gennaio 2009, che ha convertito con modifiche il c.d. Decreto<br />
Anticrisi, rende operative le modifiche normative in materia di gruppi d'imprese, riguardanti<br />
soprattutto: l'informativa societaria, il bilancio di esercizio, l'allineamento della tassazione delle<br />
attività d'impresa in Italia a quella degli altri Stati europei, il coordinamento della fiscalità<br />
societaria con quella dei soci, la struttura finanziaria dell'impresa, i nuovi istituti tributari del<br />
consolidato fiscale nazionale e della trasparenza, la disciplina fiscale delle controllate estere,<br />
l'esterovestizione delle holding.<br />
285<br />
PETTITI, op. cit., p.8<br />
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