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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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Capitolo 3 La comunione di altri diritti di<br />

proprietà intellettuale<br />

3.1I vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela<br />

Volendo raggruppare in via generale i vari tipi di creazione intellettuale<br />

suscettibili di tutela e i relativi diritti di proprietà intellettuale, 215 è<br />

possibile indicare tre categorie. Una prima categoria è quella delle opere<br />

dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla<br />

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla<br />

cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ai<br />

sensi dell‟art. 2575 c.c. 216 e dell‟ art. 1 l. aut. 217 le opere suddette<br />

formano oggetto del diritto d‟autore. Per “creatività” dell‟opera si<br />

intende non solo il risultato dell‟attività intellettiva umana, ma anche la<br />

novità e l‟originalità di quel risultato. Va precisato che il grado di<br />

“originalità” può anche essere minimo, purché in grado di mostrare<br />

l‟apporto personale del suo autore. “La richiesta di originalità dell‟opera<br />

decisioni di associazioni d‟ imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il<br />

commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o<br />

falsare il gioco della concorrenza all‟interno del mercato comune” ma al 3° paragrafo prevede<br />

che, in alcuni casi, “tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate<br />

inapplicabili.”<br />

215 Ai sensi dell‟art. 2 viii) della Convenzione istitutiva dell‟organizzazione mondiale della<br />

proprietà intellettuale per “proprietà intellettuale” si intendono i diritti relativi:- alle opere<br />

letterarie, artistiche e scientifiche;- alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni<br />

degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodifussione; - alle invenzioni in<br />

tutti i campi dell‟ attività umana; -alle scoperte scientifiche; -ai disegni e modelli industriali; -<br />

ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni<br />

commerciali; -alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all‟<br />

attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.<br />

216 Art. 2575 c.c. (Oggetto del diritto) “Formano oggetto del diritto d‟autore le opere<br />

dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,<br />

alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la<br />

forma di espressione.”<br />

217 Ai sensi dell‟art 1 L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d‟autore e di altri diritti<br />

connessi al suo esercizio, in G.U. n.166 del 16 luglio 1941, da ora in avanti l. aut.. “1. Sono<br />

protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono<br />

alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia,<br />

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 2. Sono altresì protetti i programmi per<br />

elaboratori come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle<br />

opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,nonché<br />

le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione<br />

intellettuale dell‟autore”.<br />

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