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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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procédés soient dûment marqués avec le nom de la société qui les met en<br />

vente, avec l’indication du pays ou du lieu où ils sont fabriqués ou<br />

produits. 340 ” La proposta americana fu poi rielaborata e il suddetto<br />

articolo 5 assunse la seguente formulazione “l’ emploi simultané de la<br />

même marque sur des produits identiques ou similaires, par des<br />

établissements industriels ou commerciaux considérés comme<br />

copropriétaires de la marque d’ après les dispositions de la loi nationale<br />

du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’<br />

enregistrement . 341 L‟Autore citato ritiene che “il difetto fondamentale<br />

dell‟art. 5 della Convenzione d‟Unione, nella formulazione suddetta, è<br />

che esso sembra legare la possibilità di impiego simultaneo dello stesso<br />

marchio su prodotti identici o similari ma provenienti da diverse imprese,<br />

ad un‟ipotesi di comproprietà in senso tecnico.” 342 A conferma della<br />

tendenza a rinvenire il fondamento della legittimità del marchio di<br />

gruppo nel concetto di comproprietà o in quello di licenza implicita, si<br />

può ricordare alcune pronunce giurisprudenziali degli anni settanta quali,<br />

ad esempio, la sentenza del Tribunale di Milano del 16 novembre 1976 343<br />

ove si legge che “la teoria dei marchi di gruppo conduce correttamente<br />

ad ipotizzare una contitolarità dello stesso marchio in capo a più imprese<br />

collegate che ne facciano uso contemporaneamente secondo decisioni<br />

unitarie di politica industriale, prese nell‟ambito del gruppo e<br />

singolarmente”; la sentenza del Tribunale di Milano del 21 febbraio<br />

1977, 344 in cui è ammesso espressamente il concetto di marchio di<br />

340 “I Paesi dell‟Unione permettono l‟impiego del medesimo marchio da parte di società<br />

collegate in modo che i prodotti venduti dalle stesse siano fabbricati in base ai medesimi<br />

processi e formule tecniche, in modo che il loro aspetto e la loro natura sia uguale, a<br />

condizione che i processi siano correttamente contrassegnati dal marchio con il nome della<br />

società che li mette in vendita, con l‟indicazione del paese o del luogo dove esso è stato<br />

fabbricato o prodotto”.<br />

341 “L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti<br />

industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni<br />

della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la<br />

registrazione.”<br />

342 FRANCESCHELLI, op. cit., p. 168<br />

343 Trib. Milano, 16 novembre, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n .915<br />

344 Trib. Milano, 21 febbraio, 1977, in Giur. ann. dir. ind, 1977, n. 1923, p. 850<br />

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