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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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comunione di marchio, non essendovi couso di marchio da parte di<br />

soggetti distinti.” 25<br />

Considerando il profilo della fattispecie costitutiva della comunione di<br />

marchio, ritengo che la stessa può essere originaria o derivata. “La<br />

contitolarità originaria si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia<br />

stata richiesta da più soggetti con un‟unica domanda; per i diritti non<br />

titolati quando una pluralità di soggetti ne realizzi congiuntamente la<br />

fattispecie costitutiva (e realizzi dunque l‟uso che comporta notorietà).<br />

La contitolarità derivata si realizza qualora il diritto sia stato acquistato<br />

per quota , da più persone per atto tra vivi, o a causa di morte.” 26<br />

25 AUTERI, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”, Milano,<br />

1973, p.415; In merito alla posizione di Auteri, DI CATALDO, op. ult. cit., condivide<br />

pienamente la seconda osservazione ma relativamente alla prima afferma che “impresa in<br />

comune” si avrebbe anche nel caso di impresa esercitata da una società in nome collettivo,<br />

della quale siano soci i condomini del marchio.<br />

26UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,Padova,<br />

2007, p.182<br />

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