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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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del marchio, in modo che tutti i soggetti che facciano uso dello<br />

stesso marchio seguano criteri di produzione uniformi. La<br />

titolare sarebbe a sua volta vincolata alle direttive della<br />

capogruppo necessariamente più generiche di quelle da essa<br />

stessa emesse e compatibili con queste ultime.” 328 Relativamente<br />

alla fattispecie della titolarità del marchio di gruppo da parte di<br />

una controllata che non abbia a sua volta il potere di controllare<br />

le altre entità, invece, l‟orientamento dottrinale citato nega<br />

questa possibilità. “In questo caso infatti, si verrebbe a creare<br />

una sorta di dicotomia tra il soggetto da cui sostanzialmente<br />

promana la politica concernente l‟utilizzazione del marchio e il<br />

soggetto cui risulta intestato il marchio. A quest‟ultimo<br />

spetterebbero i diritti che derivano dall‟intestazione, al primo la<br />

determinazione dei criteri di utilizzazione del marchio.” 329<br />

Quanto alla questione dell‟intestazione del marchio di gruppo<br />

alla società holding, questa riguarda la possibilità<br />

dell‟intestazione formale del segno distintivo del gruppo in capo<br />

ad un soggetto che non ha un‟impresa propria nella quale<br />

utilizzarlo ma si limita ad esercitare l‟attività istituzionale di<br />

capogruppo. La holding, infatti, è una società finanziaria di<br />

controllo, la quale non ha un‟impresa propria, ma si limita ad<br />

amministrare unitariamente le società dipendenti. E‟ possibile<br />

affermare che non ci sono dubbi circa l‟ammissibilità della<br />

fattispecie in questione dal momento che l‟art. 22, 1° comma, l.<br />

m. 330 (nel testo modificato dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480),<br />

nel prevedere che il titolare del marchio possa anche non avere<br />

una propria attività nella quale utilizzare il marchio se esercita il<br />

328 PETTITI, op. cit., p. 102<br />

329 PETTITI, op. cit., p. 102<br />

330 Art. 22, 1°comma, l.m.(oggi art. 19 CPI) “Può ottenere una registrazione per marchio<br />

d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di<br />

prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il<br />

controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.”<br />

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