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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.6.5 Art. 1105 c.c.(Amministrazione) e Art. 1108 c.c.<br />

(Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione)<br />

“ La ratio che distingue gli atti di cui agli artt. 1105-1108, è<br />

frutto della tensione che si avverte in tutto il Titolo VII e che<br />

caratterizza le due opposte prospettive con cui considerare il<br />

fenomeno della comunione, intesa come sintesi oppure come<br />

somma delle singole volontà di ciascun partecipante. La<br />

soluzione adottata dal codice è di modulare il grado di<br />

partecipazione collegiale alle decisioni dei comunisti in funzione<br />

della rilevanza dell‟atto da compiere sul bene comune.” 117 L‟art.<br />

1105, 2°comma, infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione<br />

stabilisce che le relative deliberazioni devono essere assunte<br />

dalla maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore<br />

delle loro quote, mentre l‟art. 1108 commi 1° e 2°, per le<br />

innovazioni e gli altri atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione,<br />

richiede una maggioranza diversa, cioè la maggioranza dei<br />

partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore<br />

complessivo della cosa comune. Quanto alla compatibilità delle<br />

norme in esame con la contitolarità di marchio, un orientamento<br />

dottrinale sostiene che “la disciplina civilistica incontri difficoltà<br />

a gestire anche i momenti organizzativi e procedurali della<br />

comunione di marchio” 118 mentre un altro 119 , cerca di<br />

individuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione<br />

relativi alla comunione di marchio al fine di applicare gli articoli<br />

1105 e 1108 c.c. Per l‟orientamento appena citato, sono atti di<br />

ordinaria amministrazione quelli conservativi funzionali ma non<br />

necessari al godimento della cosa comune (in tali atti rientrano<br />

quelli di pianificazione e realizzazione della pubblicità quando<br />

117 RAMPONE,op. cit., p. 129<br />

118 DI CATALDO,op. cit., p. 13<br />

119 RAMPONE,op. cit., p. 129<br />

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