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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.6.6 Art. 1106 c.c.(Regolamento della comunione e nomina di<br />

amministratore)<br />

L‟art. 1106 c.c. prevede che “1. Con la maggioranza calcolata<br />

nel modo indicato nell‟articolo precedente, può essere formato<br />

un regolamento per l‟ordinaria amministrazione e per il miglior<br />

godimento della cosa comune”. Secondo un Autore 123 , le norme<br />

contenute negli artt. 1100 ss. c.c. sono essenzialmente dispositive<br />

pertanto “sono ammissibili anche quei regolamenti della<br />

comunione aventi fonte e meccanismo di formazione più o meno<br />

diversi. Non si contesta e il silenzio del codice non permette<br />

tuttavia di contestare che essi possano essere formati dal<br />

costituente nella disposizione testamentaria con cui si dà origine<br />

alla comunione ereditaria o ovviamente da tutti i compartecipi se<br />

si ecceda l‟ordinaria amministrazione. A parte tali differenze<br />

questi regolamenti hanno in comune di essere destinati, con un<br />

insieme di regole, a disciplinare in futuro l‟ azione dei<br />

compartecipi in merito al bene”. 124 A parere di chi scrive, l‟ art.<br />

1106 è la norma che presenta meno dubbi di compatibilità perché<br />

nella comunione di marchio il coordinamento tra comunisti è<br />

fondamentale e il regolamento in questione rappresenta, appunto,<br />

uno strumento di concertazione nell‟uso del marchio. Già a<br />

proposito del couso del segno ho evidenziato la necessità che i<br />

prodotti marcati abbiano le stesse caratteristiche se si vogliono<br />

evitare ipotesi di inganno del pubblico e l‟idoneità del<br />

regolamento della comunione a soddisfare tale necessità<br />

attraverso la disciplina delle modalità di fabbricazione e<br />

commercializzazione del prodotto. 125<br />

123 BRANCA, op. cit., p. 200<br />

124 BRANCA, op. cit., p. 200<br />

125 In questo senso RAMPONE, op. cit., p. 135; DI CATALDO, op. cit., p.12, il quale accosta<br />

concettualmente il regolamento della comunione di marchio ad un accordo consortile per<br />

organizzare “lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”( art. 2602 c.c.)<br />

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