LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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1.2.2 Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28<br />
CPI<br />
La comunione di marchio sopravvenuta è conseguenza di una<br />
successione mortis causa o inter vivos; un‟ipotesi del primo tipo<br />
si realizza, ad esempio “nel caso del decesso del titolare di<br />
un‟unica azienda, che era titolare di un certo marchio, seguito da<br />
divisione dell‟azienda tra gli eredi, i quali diventano così titolari<br />
di aziende distinte, che vengono progressivamente ad<br />
allontanarsi nel tempo l‟una dall‟altra, e tutti<br />
contemporaneamente utilizzano, per i propri prodotti, il marchio<br />
già del de cuius” 33 ; un‟ipotesi del secondo tipo può discendere,<br />
ma non necessariamente, da atti negoziali.<br />
Con la precisazione “non necessariamente” intendo fare<br />
riferimento alla comunione di marchio che deriva da un‟ipotesi<br />
di convalidazione ex art.28 CPI 34 , secondo il quale “Il titolare di<br />
un marchio d‟impresa anteriore ai sensi dell‟articolo 12 e il<br />
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non<br />
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni<br />
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l‟uso di un<br />
marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono<br />
domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né<br />
opporsi all‟uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai<br />
quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio<br />
anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio<br />
posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del<br />
33 L‟ esempio è tratto da DI CATALDO, op. ult. cit., p.6<br />
34 Il testo dell‟art. 28 CPI riprende con modifiche di nessun rilievo quello art. 48 l.m., nella<br />
versione susseguente al D. Lgs. n.480/1992.Il testo dell‟art 48 l.m. previgente alla novella<br />
recitava: “La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona<br />
fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione, non può essere impugnata per<br />
il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura<br />
o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello<br />
stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona”.<br />
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