20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.2.2 Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28<br />

CPI<br />

La comunione di marchio sopravvenuta è conseguenza di una<br />

successione mortis causa o inter vivos; un‟ipotesi del primo tipo<br />

si realizza, ad esempio “nel caso del decesso del titolare di<br />

un‟unica azienda, che era titolare di un certo marchio, seguito da<br />

divisione dell‟azienda tra gli eredi, i quali diventano così titolari<br />

di aziende distinte, che vengono progressivamente ad<br />

allontanarsi nel tempo l‟una dall‟altra, e tutti<br />

contemporaneamente utilizzano, per i propri prodotti, il marchio<br />

già del de cuius” 33 ; un‟ipotesi del secondo tipo può discendere,<br />

ma non necessariamente, da atti negoziali.<br />

Con la precisazione “non necessariamente” intendo fare<br />

riferimento alla comunione di marchio che deriva da un‟ipotesi<br />

di convalidazione ex art.28 CPI 34 , secondo il quale “Il titolare di<br />

un marchio d‟impresa anteriore ai sensi dell‟articolo 12 e il<br />

titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non<br />

puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni<br />

consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l‟uso di un<br />

marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono<br />

domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né<br />

opporsi all‟uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai<br />

quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio<br />

anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio<br />

posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del<br />

33 L‟ esempio è tratto da DI CATALDO, op. ult. cit., p.6<br />

34 Il testo dell‟art. 28 CPI riprende con modifiche di nessun rilievo quello art. 48 l.m., nella<br />

versione susseguente al D. Lgs. n.480/1992.Il testo dell‟art 48 l.m. previgente alla novella<br />

recitava: “La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona<br />

fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione, non può essere impugnata per<br />

il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura<br />

o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello<br />

stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona”.<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!