LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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1.4 Limiti e condizioni della fattispecie<br />
Risolto positivamente il problema dell‟ammissibilità della comunione di<br />
marchio è necessario riflettere sul fatto se il diritto vigente ponga alla<br />
fattispecie limiti o condizioni. “In assenza di regole e limiti dettati<br />
specificatamente per la comunione di marchio, si deve porre a confronto<br />
la fattispecie con le regole e i limiti di carattere generale. E‟ certo anche<br />
che l‟uso del marchio comune dovrà rispettare quello che, nel nuovo<br />
sistema è il dato centrale del diritto di marchio: il divieto di uso<br />
ingannevole del marchio (…) L‟uso del marchio comune dovrà svolgersi<br />
in modo che il pubblico non venga a trovare segnati con lo stesso<br />
marchio prodotti merceologicamente identici, ma sostanzialmente<br />
differenti, e cioè prodotti la cui qualità presenti sbalzi che il pubblico, per<br />
quel tipo di prodotto, considera rilevanti. La fattispecie della comunione<br />
del marchio sarà perciò legittima se (e soltanto se ) l‟uso del marchio<br />
comune si svolge nel rispetto di questo principio.” 65 Secondo un<br />
indirizzo dottrinale “la tutela del pubblico è un principio cardinale in<br />
tutta la dottrina dei marchi, sia considerati nella loro funzione, sia nel<br />
momento dinamico del loro trasferimento pieno o no. Un principio (…)<br />
che non potrà mai venir meno ove non si voglia trasformare i marchi da<br />
segni distintivi in segni di confusione di prodotti. (…) Così, la<br />
convenzione di Parigi, nel testo di Londra, là dove ammette l‟impiego<br />
simultaneo del marchio da parte di più imprese collegate (art. 5 c.3), lo<br />
condizione al fatto que ledit emploi n’ait pas pour effet d’ induire le<br />
public en erreur”. 66<br />
Concorde sull‟ importanza degli interessi dei consumatori nell‟ipotesi di<br />
contitolarità del marchio e uso plurimo dello stesso è un Autore, secondo<br />
il quale “poiché, infatti, il marchio può appartenere a più soggetti e,<br />
almeno in linea di principio, i contitolari possono egualmente far uso del<br />
65 DI CATALDO, op. cit., p. 10<br />
66 FRANCESCHELLI, op. cit., p. 146<br />
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