LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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dell‟art 2 l. aut.. 234 ed è disciplinata agli artt. 44-50 l. aut.<br />
L‟opera cinematografica è “il risultato di numerosi contributi di<br />
carattere creativo, in parte preesistenti (come le opere letterarie),<br />
in parte realizzati appositamente (soggetto, sceneggiatura e<br />
musica), che vengono elaborati nel corso del processo creativo<br />
sotto la direzione del regista. ” 235 La realizzazione dell‟opera<br />
cinematografica, quindi, rappresenta il “frutto della<br />
collaborazione creativa di più autori, i cui contributi<br />
(distinguibili ma inscindibili) sono non soltanto artistici, ma<br />
anche tecnici, economici ed organizzativi del soggetto<br />
produttore, tutti finalizzati alla realizzazione dell‟opus quale<br />
risultato diverso dalla somma degli apporti di ciascuno” 236 .<br />
L‟opera in questione, pertanto, presenta caratteristiche comuni<br />
alle opere composte e alle opere collettive: alle opere composte,<br />
in quanto i contributi che concorrono a formarla le conferiscono<br />
una struttura complessa; alle opere collettive, in quanto gli stessi<br />
contributi vengono coordinati e profondamente elaborati dal<br />
regista. L‟art. 44 l. aut. prevede che “si considerano coautori<br />
dell‟opera cinematografica l‟autore del soggetto, l‟autore della<br />
sceneggiatura, l‟autore della musica ed il direttore artistico”ma,<br />
non specifica quali contributi all‟opera cinematografica<br />
conferiscano la dignità di coautore. Secondo una pronuncia del<br />
Tribunale di Napoli “il termine contributo indica l‟apporto<br />
consapevole e volontario del proprio lavoro in vista del<br />
raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più<br />
234 Art. 2 n. 6 l. aut. “In particolare sono ricomprese nella protezione: le opere dell‟arte<br />
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai<br />
sensi delle norme del Capo V del Titolo II.”<br />
235 AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.518<br />
236 PESIRI, In tema di coautore dell’opera cinematografica. L’interesse dell’autore<br />
all’integrità ideale dell’opera e la configurabilità di un danno esistenziale per uso svilente, in<br />
Giur. Merito, 2001, p.1273<br />
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