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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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dell‟art 2 l. aut.. 234 ed è disciplinata agli artt. 44-50 l. aut.<br />

L‟opera cinematografica è “il risultato di numerosi contributi di<br />

carattere creativo, in parte preesistenti (come le opere letterarie),<br />

in parte realizzati appositamente (soggetto, sceneggiatura e<br />

musica), che vengono elaborati nel corso del processo creativo<br />

sotto la direzione del regista. ” 235 La realizzazione dell‟opera<br />

cinematografica, quindi, rappresenta il “frutto della<br />

collaborazione creativa di più autori, i cui contributi<br />

(distinguibili ma inscindibili) sono non soltanto artistici, ma<br />

anche tecnici, economici ed organizzativi del soggetto<br />

produttore, tutti finalizzati alla realizzazione dell‟opus quale<br />

risultato diverso dalla somma degli apporti di ciascuno” 236 .<br />

L‟opera in questione, pertanto, presenta caratteristiche comuni<br />

alle opere composte e alle opere collettive: alle opere composte,<br />

in quanto i contributi che concorrono a formarla le conferiscono<br />

una struttura complessa; alle opere collettive, in quanto gli stessi<br />

contributi vengono coordinati e profondamente elaborati dal<br />

regista. L‟art. 44 l. aut. prevede che “si considerano coautori<br />

dell‟opera cinematografica l‟autore del soggetto, l‟autore della<br />

sceneggiatura, l‟autore della musica ed il direttore artistico”ma,<br />

non specifica quali contributi all‟opera cinematografica<br />

conferiscano la dignità di coautore. Secondo una pronuncia del<br />

Tribunale di Napoli “il termine contributo indica l‟apporto<br />

consapevole e volontario del proprio lavoro in vista del<br />

raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più<br />

234 Art. 2 n. 6 l. aut. “In particolare sono ricomprese nella protezione: le opere dell‟arte<br />

cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai<br />

sensi delle norme del Capo V del Titolo II.”<br />

235 AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.518<br />

236 PESIRI, In tema di coautore dell’opera cinematografica. L’interesse dell’autore<br />

all’integrità ideale dell’opera e la configurabilità di un danno esistenziale per uso svilente, in<br />

Giur. Merito, 2001, p.1273<br />

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