LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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prodotti o servizi; sia - e soprattutto - le informazioni e le suggestioni<br />
diffuse direttamente dall‟imprenditore attraverso la pubblicità”. 2<br />
Questo sistema di comunicazione e informazione che si stabilisce tra<br />
impresa e consumatori presuppone che la prima, titolare dell‟esclusiva<br />
attribuita su di un marchio, sia la sola, nell‟ambito al quale l‟esclusiva si<br />
estende, a comunicare con il pubblico attraverso il segno che ne forma<br />
oggetto, e che il flusso informativo sia veritiero e tale da non indurre in<br />
inganno il pubblico. In alcuni casi i consumatori possono avere più<br />
interlocutori (mi riferisco alle ipotesi in cui l‟impresa titolare<br />
dell‟esclusiva stipuli uno o più contratti di licenza non esclusiva o ceda<br />
parzialmente il marchio per una parte dei prodotti per i quali è stato<br />
registrato oppure a quelle ipotesi in cui più soggetti siano contitolari di<br />
un medesimo marchio) e allora emerge con più forza l‟esigenza di<br />
tutelare i consumatori dall‟inganno sulla natura, provenienza e qualità dei<br />
prodotti. Riguardo allo “statuto di non decettività” 3 l‟Autore in<br />
precedenza citato, sostenitore della tesi del marchio come “messaggero”<br />
evidenzia che “al riconoscimento del ruolo svolto dal marchio come<br />
strumento di comunicazione fa da contraltare un‟articolata posizione di<br />
responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi del<br />
messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che<br />
viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la<br />
2G<strong>ALL</strong>I, Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto<br />
comunitario, in Il dir. ind. n. 5/2008, p. 426.<br />
Di marchio come strumento di comunicazione parlano anche G<strong>ALL</strong>I, Funzione del marchio e<br />
ampiezza della tutela, Milano,1996, p. 109ss.; SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano,<br />
2001, p.15 ss. e la decisione della Commissione di Ricorsi UAMI del 25 aprile 2001, n.<br />
283/1999, reperibile sul sito UAMI www.oami.europa.eu:<br />
“Therefore the trade mark is not only a sign affixed to a product to indicate its business<br />
origin, but is also a vehicle for communicating a message to the public, and itself rapresents<br />
financial value. This message is incorporated into the trade mark through use, essentially for<br />
advertising purposes, which enables the trade mark to assume the message itself.”<br />
“Pertanto il marchio non è solo un segno apposto su un prodotto per indicare la propria origine<br />
commerciale, ma è anche un veicolo per comunicare un messaggio al pubblico, e esso stesso<br />
rappresenta valore economico. Questo messaggio è incorporato nel marchio attraverso l'uso,<br />
essenzialmente per scopi pubblicitari, che consente al marchio di assumere il messaggio stesso.<br />
3 L‟espressione è di FRASSI, Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno,<br />
diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Riv.<br />
dir. ind., 2009, p.29.<br />
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