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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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controllo è infatti necessario ogni volta che si tratti di applicare l‟art.<br />

1322, 2°comma, c. c.. Questo principio si traduce in pratica soprattutto<br />

nella necessità di considerare non validi gli accordi di delimitazione che<br />

(…) siano ex ante manifestamente inadeguati a realizzare in concreto<br />

l‟obiettivo di evitare incertezze per le parti e d‟impedire l‟inganno del<br />

pubblico sui prodotti e sui servizi.” 174 Un altro riferimento normativo<br />

che, secondo un Autore, 175 implicitamente conferma la legittimità degli<br />

accordi di coesistenza, è rappresentato dall‟art. 43, 4°comma, r.m.c., il<br />

quale, disciplinando l‟esame dell‟opposizione, stabilisce espressamente<br />

che “l‟Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad<br />

una conciliazione”. La maggioranza della dottrina, 176 inoltre, ha da<br />

sempre individuato la base normativa della validità degli accordi che ci<br />

interessano, prima dell‟emanazione del CPI, nell‟art. 1, 1° comma,<br />

l.m. 177 e, ora, nell‟art.20, 1° comma, CPI 178 . Le norme in questione<br />

prevedono che il titolare di un diritto di marchio possa vietare ai terzi di<br />

utilizzare un segno con esso interferente “salvo proprio consenso”.<br />

Secondo Spolidoro, il consenso cui fanno riferimento le norme<br />

menzionate è un consenso di “grado uno”, cioè, “un‟espressa<br />

autorizzazione dell‟uso potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria,<br />

che può essere il contenuto di una dichiarazione di volontà unilaterale o<br />

174 SPOLIDORO, op. cit., p. 212<br />

175 SPOLIDORO, op. cit., p. 211<br />

176 Cfr. SPOLIDORO, op. cit., p. 211; MAGGI, op. cit., p. 309; CASABURI, op. cit., p. 442;<br />

SENA, op. cit., p. 185<br />

177 Art. 1, 1° comma, l.m. “ 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono<br />

nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo<br />

proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a<br />

quelli per cui esso è stato registrato;b) un segno identico o simile al marchio registrato, per<br />

prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e<br />

dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il<br />

pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;<br />

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il<br />

marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo<br />

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del<br />

marchio o reca pregiudizio agli stessi.<br />

178 L‟ art. 20, 1°comma, CPI riproduce il testo del vecchio art. 1, 1°comma l.m.<br />

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