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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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iforma del 1992 è attuazione) era già nota da tre anni, sicché i<br />

giudici, non si limitavano ad affermare l‟ammissibilità della<br />

comunione di marchio e la contemporanea salvaguardia dei diritti<br />

degli altri comunisti e del singolo contitolare, bensì si preoccupavano<br />

di specificare anche la modalità di fondo del couso.” 54 La sentenza<br />

del Tribunale di Milano dell‟ 11 giugno 1992 disponeva: “La<br />

contitolarità in capo a più soggetti dello stesso marchio, di per sé,<br />

non è incompatibile con la tipica funzione distintiva del marchio. Per<br />

l‟ammissibilità di una comunione di questo genere occorre la<br />

sussistenza di una gestione concertata della cosa comune (marchio),<br />

che sia tale da evitare inganni nei confronti dei consumatori. Fra le<br />

imprese contitolari deve esistere una forma di adeguato collegamento<br />

ed i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento<br />

analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali, sulla base di<br />

scambi di assistenza o informazioni.” 55 Per quanto riguarda la<br />

dottrina, ad un estremo si ponevano quegli Autori che non<br />

sembravano vedere ostacolo alcuno né limite alla possibilità che un<br />

marchio appartenesse in comunione a più imprenditori 56 ; all‟altro<br />

estremo si collocava chi negava in modo assoluto tale possibilità; 57<br />

su posizioni intermedie, invece, la maggioranza della dottrina<br />

riteneva possibile la comunione del marchio, ma a condizione che i<br />

contitolari gestissero in comune anche l‟impresa o esercitassero<br />

imprese economicamente collegate. 58 Secondo un Autore, “la<br />

contemporanea utilizzazione di un marchio da parte di più imprese<br />

economicamente collegate era riconosciuta già dall‟art.5 C 3 del<br />

54DONATO, La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata<br />

e tutela del consumatore, , Avellino, 2007,p.50<br />

55 Cfr. Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 921ss<br />

56GRECO, I diritti sui beni immateriali,Torino, 1948,p.104; GUGLIELMETTI, op. cit., p.185<br />

57 SCHEGGI, Concorrenza, trust, crisi,Napoli, 1954, p.96<br />

58 FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi<br />

riuniti di diritto industriale, Milano, 1959,p.190ss<br />

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